
L’agente sportivo
Una nuova professione nel futuro dello sport italiano
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
La regolamentazione della professione di agente sportivo, avviata con la legge di bilancio 2018, proseguita con il decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e completata con il regolamento deliberato dal CONI, sta vedendo la sua prima attuazione e potrebbe costituire un’opportunità lavorativa con il diploma di scuola superiore.
di Maria Chiara D’Orsi
Chi è l’agente sportivo
Nel film Gerry Maguire (1996, regia di Cameron Crowe) un giovane Tom Cruise impersonava un rampante manager sportivo che, colto da rimorso per gli aspetti spregiudicati della professione, viene licenziato in tronco e tenta di risalire la china, instaurando rapporti più personali con l’unico atleta che continua ad affidarsi a lui.
La legge di bilancio 2018, al comma 373 dell’unico articolo di cui è composta, definisce l’agente sportivo come «il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica».
È quindi colui che, rappresenta l’atleta e svolge attività di intermediazione con la società sportiva, ma non è un semplice procuratore dell’atleta perché assume un impegno deontologico anche nei confronti dell’ordinamento sportivo.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 all’art. 1, definisce tre diverse attività proprie dall’agente sportivo che riguardano l’intermediazione svolta a seguito di un incarico:
- conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica;
- conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
La normativa che disciplina la professione
La professione di agente sportivo non nasce con la legge di bilancio 2018, ma questa regolamenta un fenomeno lavorativo già presente e anzi notevolmente ampliatosi negli ultimi anni con il crescere del volume d’affari connesso al fenomeno sportivo.
La legge di bilancio rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi sentito il CONI, la definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative, della composizione e funzioni delle commissioni giudicatrici, di tenuta e di aggiornamento del Registro nazionale degli agenti sportivi, nonché i parametri per la determinazione dei compensi.
Un altro rinvio normativo è disposto a favore del CONI: è prevista una riserva di regolamento, circostanza eccezionale, ma che trova fondamento nella ormai riconosciuta specificità e autonomia dell’ordinamento sportivo. È riservato a tale regolamento del Coni la disciplina dei casi di incompatibilità e l’individuazione del consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 e il Regolamento del CONI adottato con la delibera n. 1596 del 10 luglio 2018 disciplinano in dettaglio, integrandosi a vicenda, i requisiti soggettivi degli agenti, l’organizzazione del Registro, le commissioni esaminatrici e di vigilanza, le tipologie di contratto.
Il 16 novembre 2018 è iniziato presso la Scuola dello sport di Roma il primo corso di orientamento specialistico in diritto dello sport e per la preparazione all’esame di agente sportivo.
I requisiti per l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi
Viene istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, che costituisce l’unico elenco ufficiale di coloro che possono svolgere questa professione. È prevista la nullità dei contratti conclusi tra atleti professionisti e società affiliate a una federazione sportiva conclusi avvalendosi di soggetti non iscritti al Registro.
Per l’iscrizione al Registro è obbligatorio il pagamento di un’imposta di bollo annua di 250 euro, è richiesta la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea e il pieno godimento dei diritti civili; inoltre il soggetto non deve essere stato condannato per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio.
Non è richiesto un titolo di studio specifico, ma è necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, unito al superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità del candidato.
Il Regolamento del CONI introduce un ulteriore requisito: l’espletamento di un tirocinio di sei mesi presso un agente sportivo che eserciti effettivamente e regolarmente la professione (quindi con almeno cinque incarichi l’anno per tre anni consecutivi), sostituibile con la frequenza a specifici corsi di formazione organizzati dal CONI della durata minima di 80 ore.
L’esame di abilitazione
L’esame di abilitazione si compone di una prova generale, comune a tutte le discipline sportive, e una prova speciale organizzata presso le Federazioni.
La prova generale è organizzata dal CONI almeno due volte l’anno e le sessioni si devono concludere entro i mesi di marzo e di settembre. La prova può essere scritta e/o orale e deve riguardare il diritto sportivo e gli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo. Il programma d’esame comprende l’organizzazione, il funzionamento e lo statuto del CONI, la disciplina del professionismo sportivo, i principi di giustizia sportiva e il codice di giustizia sportiva.
La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del CONI: un rappresentante del CONI che svolge il ruolo di Presidente, un rappresentante delle Federazioni sportive e un esperto di materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno 5 anni e magistrati.
La prova speciale è organizzata dalle Federazioni sportive, anche queste almeno due volte l’anno, da concludersi entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Possono accedere a tale prova speciale coloro che abbiano superato la prova generale e siano in possesso di eventuali ulteriori requisisti stabiliti da ciascuna Federazione, tenuto conto delle Federazioni internazionali di riferimento.
Il superamento della prova speciale è subordinato al superamento di una verifica scritta e/o orale della normativa in materia di tesseramenti. Il programma d’esame è individuato da ciascuna Federazione e ha per oggetto almeno lo Statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale e il regolamento in materia di tesseramenti federali.
La commissione esaminatrice deve essere formata da almeno tre membri tra cui un esperto di materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno 5 anni.
Il soggetto che abbia validamente superato entrambe le prove può chiedere alla Federazione sportiva presso la quale abbia sostenuto la prova speciale di essere iscritto al Registro federale degli agenti sportivi. La Federazione provvede a tale iscrizione entro 30 giorni e rilascia un certificato, con il quale l’interessato può chiedere al CONI l’iscrizione presso il Registro nazionale degli agenti sportivi, apponendo sulla richiesta una marca da bollo pari a 250 euro, assolvendo così al pagamento dell’imposta prevista. Tale procedura deve essere ripetuta ogni anno per il rinnovo. L’interruzione dell’iscrizione non toglie valore al titolo abilitante che ha carattere permanente.
Il CONI rilascia un tesserino identificativo con l’indicazione delle discipline federali nel cui ambito l’agente è abilitato a operare.
È previsto per l’agente un obbligo di aggiornamento annuale per il numero di ore previsto da ciascuna Federazione e secondo le modalità dalla stessa definite e la stipula di una polizza assicurativa di rischio professionale.
Gli agenti stabiliti
Nel rispetto dei principi europei sulla libera circolazione dei lavoratori è contemplato che i cittadini dell’UE, abilitati in un altro Stato membro, possano chiedere di essere iscritti in un’apposita sezione del Registro della federazione con la denominazione di agenti stabiliti, a fronte del pagamento dell’imposta di bollo di 250 euro. La Federazione ne dà comunicazione al CONI ed essi sono autorizzati ad operare in Italia.
Decorsi tre anni di effettivo esercizio, comprovato da almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi, gli agenti stabiliti possono richiedere di essere iscritti nel Registro federale e di conseguenza anche nel Registro nazionale del CONI, senza essere sottoposti ad esame.
La Commissione CONI degli agenti sportivi
La Commissione CONI degli agenti sportivi ha poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori, si occupa della verifica dei requisiti soggettivi per effettuare l’iscrizione e proclama il bando per l’esame di abilitazione.
È composta da nove membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI. Cinque componenti devono essere persone di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, di cui tre a libera scelta della Giunta e due su segnalazione delle Federazioni; gli altri quattro possono provenire direttamente dal mondo dello sport e sono scelti tra i candidati segnalati uno dalle leghe professionistiche, uno dalle associazioni di categoria di agenti sportivi, uno dalle associazioni di atleti professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno direttamente proposto dall’autorità di governo vigilante. I membri rimangono in carica per quattro anni e non sono rieleggibili.
La Commissione ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte al mese anche in videoconferenza e la riunione è valida anche con la presenza di tre soli membri purché ci siano il Presidente o il Vicepresidente.
Le cause di incompatibilità e cancellazione dal Registro
La professione di agente sportivo è incompatibile sia con la qualità di atleta professionista sia di atleta agonista. Nel secondo caso, l’incompatibilità è limitata alla Federazione presso cui l’atleta è tesserato.
Tali incompatibilità cessano al termine della carriera sportiva dell’atleta.
Altra incompatibilità riguarda la qualifica di amministratore o dipendente pubblico, di dipendente del CONI e dirigente in società sportive operanti nella disciplina sportiva presso la cui Federazione abbia conseguito il titolo.
Sono previste anche incompatibilità familiari, perché è vietato stipulare contratti con società in cui il coniuge o parenti o affini entro il secondo grado detengano partecipazioni o ricoprano cariche dirigenziali.
Sono cause di cancellazione dal Registro, oltre al mancato rinnovo dell’iscrizione, la perdita dei requisiti soggettivi (anche di quelli specifici previsti da una singola Federazione sportiva), la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal Regolamento del CONI, il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.
La deontologia professionale
Gli agenti devono agire con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il loro operato deve rispettare i principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza. Anche l’aggiornamento annuale rientra tra i doveri e la sua mancata osservanza comporta la cancellazione dal Registro.
Le violazioni sono punite dal Commissione con sanzioni che vanno dalla censura fino alla radiazione, e contemplano anche sanzioni pecuniarie di almeno 5.000 euro. La radiazione è esplicitamente prevista nel caso in cui l’agente tenti di indurre atleti legati ad altro Agente a risolvere anticipatamente il contratto o a violarne gli obblighi.
In caso di provvedimenti disciplinari, è inviata prima comunicazione e sono concessi quindici giorni per presentare controdeduzioni a difesa. Avverso le decisioni della Commissione l’agente può proporre ricorso alla Camera arbitrale istituita presso il Collegio di garanzia dello sport in unico grado.
L’esercizio della professione in forma societaria
Pur chiarendo che l’agente sportivo è sempre una persona fisica e che il titolo di abilitazione è personale e incedibile, il Regolamento CONI consente al libero professionista di organizzare la propria attività sia in prima persona sia in forma societaria. Sono ammesse tanto le società di persone quanto quelle di capitali e in entrambi i casi è direttamente la società ad essere iscritta al Registro. È necessario che l’oggetto sociale sia costituito solo dall’attività di agente sportivo, che i soci agenti sportivi possiedano in una sola società la maggioranza del capitale sociale e ricoprano le cariche di amministratori e rappresentanti, mentre personale non qualificato è ammesso solo per funzioni amministrative interne.
I requisiti del contratto
All’art. 21 il Regolamento prevede requisiti minimi del contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico.
Esso deve essere effettuato in forma scritta e sottoscritto (in caso di minore occorre la firma del genitore o di chi esercita la potestà). Si tratta di un contratto di mandato, il cui oggetto deve essere ben specificato. Ne viene limitata la durata al massimo a due anni, con esclusione del tacito rinnovo e con l’obbligo di prevedere le modalità di recesso.
È ovviamente un contratto a titolo oneroso e il sottoscrittore è obbligato al pagamento del compenso pattuito. L’atleta assistito può autorizzare per iscritto la società, che a seguito dell’intervento dell’agente usufruirà delle sue prestazioni sportive, a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto con le modalità già fissate nel contratto.