La Legge di bilancio per il 2021

Sintesi didattica delle novità introdotte

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

di Emanuele Perucci

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 (Supplemento ordinario n. 46) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
La prima sezione è composta da un solo articolo suddiviso in 1150 commi.

Imposte sui redditi e Irap

Redditi dominicali e agrari (articolo 1, commi da 38 a 39)
Estesa al 2021 l’esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Enti non commerciali (articolo 1, comma 44)
Prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Società cooperative (articolo 1, commi 42 e 43)
Modificato il regime fiscale dei ristorni (ossia i profitti netti della cooperativa derivanti dall’attività con i soci, attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno) attribuiti ai soci di società cooperative. La ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale sarà pari al 12,5 per cento (attualmente 26 per cento).
L’applicazione del regime è facoltativa ed è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento di capitale deliberate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni (articolo 1, commi 1122 e 1123)
Proroga al 2021 della possibilità di rivalutare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni, versando un’imposta sostitutiva dell’11 per cento.

Rivalutazione dei beni immateriali (articolo 1, comma 83)
Estesa la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3 per cento.

Detrazioni e crediti d’imposta

Detrazioni per interventi edili (articoli 1, commi da 58 a 60 e 66)
Prorogate al 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con innalzamento da 10 000 a 16 000 euro del limite massimo di spesa), nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.
Con riferimento al superbonus del 110 per cento, il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30 giugno 2022, con possibilità per i condomini che a tale data hanno effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, di beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Prorogata anche l’agevolazione fiscale (detrazione del 36 per cento nel limite di spesa di 5 000 euro annui) inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Detrazione per lavoro dipendente (articolo 1, commi 8 e 9)
Prevista la stabilizzazione della detrazione sui redditi di lavoro dipendente e assimilati introdotta, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.
L’importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28 000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 000 euro.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 185 e 186)
Proroga, per le annualità 2021 e 2022, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura del credito è differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato e precisamente:
25 per cento per le grandi imprese;
35 per cento per le medie imprese;
45 per cento per le piccole imprese.

Ricerca & sviluppo e formazione 4.0 (articolo 1, commi 1064 e 1065)
Proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, nonché del credito d’imposta Formazione 4.0.
Modifica delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito d’imposta e in particolare:
per le attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 20 per cento (anziché l’attuale 12 per cento);
per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento (anziché l’attuale 6 per cento);
per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 10 per cento (anziché l’attuale 6 per cento);
per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 15 per cento (anziché l’attuale 10 per cento).

Consulenze relative alla quotazione delle PMI (articolo 1, comma 230)
Prorogato sino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. L’agevolazione è pari al 50 per cento delle spese e fino a un massimo di
500 000 euro.

Adeguamento dell’ambiente di lavoro (articolo 1, commi da 1098 a 1100)
Anticipato al 30 giugno 2021 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine ultimo per utilizzare il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per esercitare l’opzione della cessione del credito.

Beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063)
Estesa fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’agevolazione:
le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ecc.);
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Cuochi professionisti (articolo 1, commi da 117 a 123)
Introdotto, a favore dei cuochi professionisti, un credito d’imposta fino al 40 cento delle spese sostenute nel primo semestre 2021 per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Credito d’imposta locazioni (articolo 1, comma 602)
Esteso, fino al 30 aprile 2021, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito d’imposta sulle locazioni.

Iva e altri tributi

Strutture ricettive (articolo 1, comma 595)
Introdotte limitazioni al regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021. Tale regime è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Turismo e spettacolo (articolo 1, comma 599)
Previsto l’esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Soggetti non residenti titolari di pensione (articolo 1, comma 48)
Riduzione al 50 per cento dell’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, a condizione che la stessa non risulti locata, posseduta in Italia da soggetti non residenti titolari di redditi di pensione. Agevolata anche la Tari, con riduzione di due terzi.

Assistenza e previdenza

Sgravi contributivi nuove assunzioni (articolo 1, commi da 10 a 19)
Modifica della disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 36 anni e che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022 beneficiano di un esonero contributivo pari al 100 per cento, con un limite massimo di 6 000 euro su base annua.
L’agevolazione spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Esteso lo sgravio contributivo anche alle assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, di personale di sesso femminile. Lo sgravio spetta per la durata di dodici mesi, elevabile a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e nel limite massimo di importo pari a 6 000 euro annui.

Sgravi contributivi nel settore sportivo dilettantistico (articolo 1, commi 34 e 35)
Esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale a carico di enti, associazioni e società sportive. Lo sgravio, cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme, non si estende ai premi e contributi dovuti all’Inail.

Agevolazioni contributive (articolo 1, comma 161)
Esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’esonero si applica con riferimento alla contribuzione a carico del datore, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è pari a uno sgravio del 30 per cento dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025. Per gli anni successivi, lo sgravio si riduce progressivamente al 20 e al 10 per cento.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli (articolo 1, comma 33)
Esteso al 2021 l’esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola. L’agevolazione non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Cessazione di attività (articolo 1, comma 278)
Estesa al biennio 2021/2022 la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Integrazione salariale (articolo 1, commi da 300 a 303)
Previsti ulteriori periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
La misura dei trattamenti, ammessi in casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari a un massimo di:
dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi;
dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.

Previsto inoltre, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.

Lavoratori autonomi e professionisti (articolo 1, commi da 20 a 22)
Esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo, nel 2019, non superiore a 50 000 euro, e con fatturato 2020 ridotto di almeno il 33% rispetto all’anno precedente. Criteri e modalità saranno chiariti con uno o più Decreti del Ministero del Lavoro.

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 1, commi da 386 a 397)
Prevista un’indennità del 25 per cento dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e per un periodo di sei mensilità, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps:
• titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni;
• che nell’anno precedente alla domanda hanno prodotto un reddito inferiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e, comunque, non superiore a 8 145 euro.

Altre disposizioni

Bonus bebè (articolo 1, comma 362)
Rinnovato per il 2021 l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. L’assegno è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’importo annuo è pari a:
1920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee minorenni non superiore a 7 000 euro annui;
1440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee minorenni superiore alla soglia di 7 000 euro e non superiore a 40 000 euro;
960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee minorenni superiore a 40 000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.

Licenziamenti (articolo 1, comma 279)
Esteso fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni.

Ape sociale (articolo 1, commi 339 e 340)
Prorogata a tutto il 2021 la sperimentazione della Ape sociale, consistente in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Congedo obbligatorio di paternità (articolo 1, commi 363 e 364)
Proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, per una durata di sette giorni, come già disposto per il 2020.
Card cultura (articolo 1, commi da 574 a 581)
Estesa ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 l’assegnazione della Card cultura. La card può essere utilizzata per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani, periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici (articolo 1, comma 612 e 613)
Istituito un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti.
Il contributo è assegnato ai nuclei familiari con Isee inferiore a 20 000 euro, ammessi alla fruizione dei voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra-larga e dei relativi dispositivi elettronici.

Mobilità sostenibile (articolo 1, comma 691)
Esteso agli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.

Semplificazioni fiscali (articolo 1, commi da 1103 a 1105)
Introdotte le seguenti semplificazioni fiscali:
allineate, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle ordinarie previste per la liquidazione dell’imposta (obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni);
abolito l’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022; i dati relativi alle operazioni con l’estero dovranno essere comunicati utilizzando il medesimo sistema di interscambio già obbligatorio per la fattura elettronica;
ampliati i dati che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva, relativamente alla dichiarazione precompilata ai fini di tale imposta. Infatti a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni telematiche, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

Perdite d’impresa (articolo 1, comma 266)
Prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali, con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Spostato al quinto esercizio successivo (e non più al solo esercizio successivo) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo.
Se per effetto della perdita, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale, l’assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Bonus idrico (articolo 1, comma da 61 a 65)
Istituito un fondo per il riconoscimento alle persone fisiche di un bonus idrico pari a 1 000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.

Veicoli elettrici (articolo 1, commi da 77 a 79)
Previsto un contributo del 40 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica. L’agevolazione è limitata ai veicoli con prezzo di listino inferiore a
30 000 euro e a coloro che possiedono un Isee inferiore a 30 000 euro.

Resto al Sud (articolo 1, comma 170)
Innalzato a 55 anni (oggi 45) il limite massimo di età per poter beneficiare dell’agevolazione Resto al Sud, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno.

Contributo rottamazione (articolo 1, commi da 652 a 659)
Previsto un contributo statale per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, nel corso del 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica.
Il contributo è parametrato al livello di emissione di anidride carbonica e varia in caso di rottamazione di altro veicolo.

Salute della vista (articolo 1, commi da 437 a 439)
Istituito il Fondo tutela vista, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Il contributo spetta ai membri di nuclei familiari con un valore dell’Isee non superiore a 10 000 euro annui. Un decreto interministeriale definirà criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

 

Emanuele Perucci: laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Pisa, con pluriennale esperienza nel campo fiscale in qualità di funzionario dell'Agenzia delle Entrate. È autore Pearson del testo Sistema economia.

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