
La Legge di bilancio per il 2019
Sintesi didattica delle novità introdotte
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Forniamo una selezione delle principali novità di rilevanza didattica.
di Emanuele Perucci
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento ordinario n. 62) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
La parte prima è composta da un solo articolo suddiviso in 1.143 commi.
Imposte sui redditi e Irap
Regime forfettario (art. 1, commi da 9 a 11 e da 17 a 22)
È innalzato a 65 000 euro il limite dei ricavi o compensi, conseguiti nell’anno precedente, per poter accedere al regime forfettario (cosiddetta flat tax), che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva unica pari al 15%.
Sono esclusi da tale agevolazione:
- coloro che esercitano la propria attività a vantaggio di imprese con le quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;
- coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Vengono pertanto abrogati i requisiti precedentemente previsti: spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (5 000 euro lordi); costo complessivo dei beni strumentali
(20 000 euro); redditi per lavoro dipendente o assimilato (30 000 euro).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 euro e 100.000 euro, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva pari al 20%. L’adozione di tale regime prevede l’esonero dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.
Lezioni private (art. 1, commi da 13 a 16)
È introdotta un’imposta sostitutiva pari al 15% (flat tax) sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. I termini di versamento sono equiparati a quelli dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I percettori di tale reddito possono comunque optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
Cedolare secca per la locazione di locali commerciali (art. 1, comma 59)
Viene estesa la cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 m2 di superficie. Il nuovo regime consente di applicare un’aliquota del 21%, in luogo di quella ordinaria, ai canoni relativi a contratti stipulati nell’anno 2019 e aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1. Sono esclusioni i contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Riporto di perdite fiscali (art. 1, commi da 23 a 26)
È modificata la disciplina relativa al riporto delle perdite per i soggetti Irpef, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa commerciale e quelle che detengono partecipazioni in società di persone, a prescindere dal regime contabile adottato, possono ora dedurre dal reddito complessivo degli anni successivi (senza alcun limite temporale) le perdite conseguite per un ammontare pari all’80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.
Residenti all’estero trasferiti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 273 e 274)
È introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20 000 abitanti.
Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva forfettaria pari al 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Imposta sul reddito d’impresa e Ace (art. 1, commi 1055 e 1080)
Viene abrogata l’Imposta sul reddito d’impresa (Iri) e la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).
Ires degli enti no profit (art. 1, comma 51)
È abrogato l’art. 6 del DPR n. 601/1973, che prevedeva la riduzione al 50% dell’aliquota Ires per gli enti di assistenza sociale e sanitaria, nonché per le associazioni e fondazioni culturali. L’aliquota, fino a oggi pari al 12%, torna al 24% ordinario.
Agevolazione Ires (art.1, commi da 28 a 34)
È introdotta un’aliquota Ires agevolata (15% in luogo del 24%) applicata al reddito delle imprese che:
- incrementano i livelli occupazionali mediante assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato;
- effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali.
Iperammortamento (art. 1, commi da 60 a 65)
È prorogata e rimodulata l’agevolazione consistente nell’iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.
Imposte anticipate (art. 1, comma 1079)
È disposto un allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, ove non dedotte fiscalmente alla data del 31 dicembre 2017. La deducibilità è limitata a una percentuale variabile dal 3 al 12% fino al 31 dicembre 2029.
Deducibilità Imu (art. 1, comma 12)
Viene raddoppiata dal 20 al 40%, la percentuale di deducibilità, dalle sole imposte sui redditi, dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali.
Rivalutazione delle partecipazioni (art. 1, commi da 940 a 947, 1053 e 1054)
È prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili, sulla base di una perizia giurata di stima. È riproposta inoltre la possibilità di affrancamento dei beni e delle partecipazioni, da parte delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota differenziata secondo la tipologia dei beni.
Agevolazioni Irap (art. 1, commi 1085 e 1086)
È abrogata l’agevolazione Irap, che consisteva in un credito da utilizzare in compensazione e pari al 10% dell’imposta lorda, in favore delle imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Detrazioni e crediti d’imposta
Auto elettriche (art. 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064)
Vengono introdotte una serie di agevolazioni riguardanti l’acquisto di auto elettriche e relative strutture di ricarica:
- contributo, in via sperimentale, per l’acquisto di veicoli di categoria M1 con prezzo di listino inferiore a 50 000 euro. Il contributo, previsto anche per i contratti di locazione finanziaria, varia da 1 500 a 6 000 euro, in funzione del grado di emissioni e della rottamazione o meno di altro veicolo, ed è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. L’agevolazione è limitata agli acquisti effettuati nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
- contributo, pari al 30% del prezzo di acquisto e fino a un massimo di 3 000 euro, per coloro che nell’anno 2019 acquistano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 Kw e rientrante nelle categorie L1 e L3. Il contributo spetta a condizione che al momento dell’acquisto sia rottamato un veicolo di categorie euro 0, 1 o 2;
- detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute (ammontare massimo della spesa 3 000 euro).
Bollo auto d’epoca (art. 1, comma 1048)
È prevista una riduzione, pari al 50% della tassa automobilistica, per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, purché abbiano un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni e siano in possesso del certificato di rilevanza storica.
Riqualificazione di edifici e risparmio energetico (articolo 1, commi 67 e 68)
È prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta pari al 65% per:
- le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus);
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (valore massimo della detrazione di 100 000 euro).
È estesa al 2019 la detrazione del 50% per:
- le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- altri interventi di ristrutturazione edilizia fino a una spesa massima di 96 000 euro (indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir);
- l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a condizione che l’acquisto rientri nell’ambito dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
È prorogata, infine, limitatamente all’anno 2019, la detrazione del 36% delle spese sostenute (limite massimo di 5 000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni.
Erogazioni liberali (art. 1, commi da 156 a 161 e da 621 a 628)
È istituito un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus).
Cani guida (art. 1, comma 27)
È previsto l’aumento a 1 000 euro della detrazione forfettaria riservata ai non vedenti per il sostenimento delle spese per i cani guida.
Acquisto di prodotti riciclati (art. 1, commi da 73 a 77)
È previsto un credito d’imposta, nella misura del 36%, delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati ottenuti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Il credito spetta entro il limite massimo di 20 000 euro per ciascun beneficiario.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 70 a 72)
Sono modificati i criteri di determinazione del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l’abbassamento della quota agevolabile dal 50 al 25%, nonché dell’importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni.
Credito d’imposta per formazione 4.0 (art. 1, commi da 78 a 81)
È prorogato il credito d’imposta per attività di formazione 4.0, esteso alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i cui importi sono modulati in base alla dimensione delle imprese.
Iva e altri tributi
Aumento Iva (art. 1, comma 2)
Vengono rimodulate le clausole di salvaguardia per gli anni 2020 e 2021, con la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per l’anno 2019. Viene fissato l’aumento dell’aliquota ordinaria, che si somma a quelli già previsti, di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021.
È confermato infine l’aumento dell’Iva ridotta dal 10 al 13% dal 2020.
Web tax (art. 1, commi da 35 a 47)
È introdotta l’imposta sui servizi digitali (web tax), di importo pari al 3%, da applicarsi ai ricavi conseguiti da soggetti con ricavi pari o superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’entrata in vigore della norma è rimandata al 60° giorno successivo all’emanazione del decreto attuativo ministeriale.
Riduzione di Imu e Tasi (art. 1, comma 1092)
Viene estesa la riduzione al 50% della base imponibile Imu/Tasi, per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.
New slot e videolottery (art. 1, comma 1051)
È previsto l’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle aliquote del prelievo erariale unico (Preu) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot (aumento dell’1,35%) e videolottery (aumento dell’1,2%).
Agevolazioni per particolari settori
Recupero di alberi o tronchi (art. 1, comma 665)
È istituito un contributo in forma di voucher, nella misura pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati.
Pesca marittima (art. 1, commi 673 e 674)
È prorogata al 2019 l’agevolazione concessa ai lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, consistente nella corresponsione di un’indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Imprenditori agricoli (art. 1, commi 700 e 701)
È modificata la disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Oltre ai prodotti propri, possono ora essere venduti anche i prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l’attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri.
Vendita di giornali (art. 1, comma 806)
È previsto un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione, limitata al biennio 2019/2020, è parametrata agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché ad altre eventuali spese individuate con successivo decreto.
Resto al Sud (art. 1, comma 601)
È ampliata la platea dei potenziali destinatari della misura “Resto al Sud”, introdotta dal decreto legge
n. 91/2017, relativamente alla costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno. Il limite di età viene innalzato da 35 a 45 anni, con l’estensione della misura alle attività libero professionali.
I soggetti che presentano le istanze per ottenere il beneficio devono costituirsi nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative. Per le attività libero-professionali, è richiesto esclusivamente che i soggetti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.
Assunzioni al Sud (art. 1, comma 247)
È prevista un’agevolazione per l’assunzione di dipendenti con contratto a tempo indeterminato che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero con almeno 35 anni e privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione consiste nell’esonero contributivo purché l’assunzione avvenga nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Nuove assunzioni di laureati (art. 1, commi da 706 a 717)
È introdotto un incentivo in favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2019 assumono personale a tempo indeterminato.
Il personale assunto deve:
- essere titolare di laurea magistrale o di dottorato di ricerca;
- aver conseguito una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età;
- oppure essere in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8 000 euro per ogni rapporto di lavoro agevolato. Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Piano Impresa 4.0 (art. 1, commi da 228 a 231)
È introdotto un contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese che acquisiscono consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (voucher manager) e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40 000 euro. Per le medie imprese è pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25 000 euro.
Assistenza e previdenza
Reddito di cittadinanza (art. 1, comma 255)
Vengono stanziati i fondi necessari per l’introduzione del reddito di cittadinanza, misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché del diritto all’istruzione e alla formazione, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
È istituito un fondo con una dotazione pari a 7 100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8 055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8 317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Appositi provvedimenti normativi daranno attuazione agli interventi previsti.
Pensioni (art. 1, commi 256 e 260)
Sono stanziati i fondi per dare attuazione agli interventi in materia pensionistica (cosiddetta quota 100). La riforma, consistente nell’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure finalizzate a incentivare l’assunzione di giovani lavoratori, verrà realizzata con una dotazione pari a 3 968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8 336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8 684 milioni di euro per l’anno 2021, a 8 153 milioni di euro per l’anno 2022, a 6 999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7 000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Appositi provvedimenti normativi daranno attuazione agli interventi previsti.
Per poter usufruire della nuova flessibilità in uscita, è necessario maturare un’età minima di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione.
È introdotta inoltre una nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, con le seguenti aliquote decrescenti:
- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps;
- 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;
- 77% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 52% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- 47% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
- 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest’ultimo limite.
È introdotto infine un contributo di solidarietà per le pensioni elevate (eccedenti i 100 000 euro) e precisamente:
- 15% per la quota di importo da 100 001 euro a 130 000 euro;
- 25% per la quota da 130 001 euro a 200 000 euro;
- 30% per la quota da 200 001 euro a 350 000 euro;
- 35% per la quota da 350 001 euro a 500 000 euro;
- 40% per la quota eccedente i 500 000 euro.
Rimangono escluse da tale disposizione:
- le pensioni di invalidità;
- i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Altre disposizioni
Definizione agevolata dei debiti fiscali (art. 1, commi da 184 a 199)
Le persone fisiche che versano in una grave e comprovata difficoltà economica (con un Isee non superiore a 20 000 euro), possono definire in modo agevolato i propri debiti fiscali affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.
Canone Rai (art. 1, commi 89 e 90)
È confermato, a regime, l’importo di 90 euro dovuto per il canone Rai per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.
Congedo di paternità (art. 1, comma 278)
È prorogato al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a cinque giorni. Il padre può inoltre astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Asili nido (art. 1, comma 488)
È aumentato a 1 500 euro su base annua il buono previsto per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Terreni agricoli alle famiglie numerose (art. 1, commi da 654 a 656)
È prevista l’assegnazione a titolo gratuito di una quota di terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30% ai nuclei familiari prima richiamati.
Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200 000 euro, senza interessi, per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Un apposito decreto fisserà i criteri e le modalità di attuazione della misura.
Tutela del risparmio (art. 1, commi da 493 a 507)
Viene modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all’investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell’ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata.
Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla Legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100 000 euro per ciascun risparmiatore.
Uso del contante per i turisti (art. 1, comma 245)
È elevato a 15 000 euro (a fronte degli attuali 10 000 euro) il tetto massimo di contanti utilizzabili dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato. Al momento dell’acquisto effettuato dal turista, il negoziante dovrà acquisire la fotocopia del passaporto, apposita certificazione dello stesso nonché versare il giorno feriale seguente il denaro contante incassato in un conto corrente.