La Legge di bilancio per il 2022
Sintesi didattica delle novità introdotte
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 310 del 31 dicembre 2021 (Supplemento ordinario n. 49) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
La prima sezione è composta da un solo articolo suddiviso in 1013 commi.
di Emanuele Perucci
Imposte sui redditi e Irap
Irpef persone fisiche (articoli 1, commi 2 e 3)
Modificate le aliquote Irpef, che passano da cinque a quattro:
- 23 per cento fino a 15 000 euro;
- 25 per cento oltre 15 000 euro e fino a 28 000 euro (riduzione di 2 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente del 27 per cento);
- 35 per cento oltre 28 000 euro e fino a 50 000 euro (riduzione di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente del 38 per cento, che si applicava fino a 55 000 euro di reddito);
- 43 per cento oltre 50 000 euro (abrogazione dell’aliquota vigente del 41 per cento che si applicava allo scaglione di reddito da 55 000 euro a 75 000 euro).
Modificate anche le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo):
- se il reddito complessivo non supera 15 000 euro (attualmente 8 000 euro), spetta una detrazione d’imposta di 1 880 euro;
- se il reddito complessivo è superiore a 15 000 euro ma non a 28 000 euro, spetta una detrazione di 1 910 euro (attualmente 978) aumentata del prodotto tra 1 190 euro (attualmente 902) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28 000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13 000 euro (attualmente 20 000);
- se il reddito complessivo è superiore a 28 000 euro ma non a 50 000 euro (attualmente 55 000), spetta una detrazione di 1 910 euro (attualmente 978); la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50 000 euro (attualmente 55 000), diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22 000 euro (attualmente 27 000).
Riformulato il “bonus 100 euro”, con la riduzione della soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28 000 euro a 15 000 euro). Per i redditi superiori a 28 000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1 200 euro.
Rivalutazione dei beni (articolo 1, commi da 622 a 624)
Modificata la disciplina della rivalutazione dei beni immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore (ad esempio marchi e avviamento). La deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3 per cento, deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Al fine di poter beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta, è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva compresa tra il 12 e il 16 per cento.
Redditi dominicali e agrari (articolo 1, comma 25)
Estesa al 2022 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni, dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
L’esenzione si applica anche ai terreni presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale compete al proprietario).
Ammortamento delle immobilizzazioni (articolo 1, comma 711)
Estesa all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, la facoltà di non ammortizzare il costo delle immobilizzazioni.
Esclusione Irap persone fisiche (articolo 1, commi 8 e 9)
Introdotta l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, dal periodo d’imposta 2022, per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni.
Detrazioni e crediti d’imposta
Superbonus (articolo 1, comma 28)
Prorogato il superbonus del 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. I condomini e le persone fisiche possono continuare a usufruire dell’agevolazione fino al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:
• 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
• 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024;
• 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025.
Cessione del credito e sconto in fattura (articolo 1, commi 29 e 30 e 42)
Prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.
Prevista l’obbligatorietà del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus, nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi. Sono esclusi da tali adempimenti, gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10 000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate.
L’Agenzia delle entrate ha la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.
Bonus facciate (articolo 1, comma 39)
Esteso al 2022 il bonus facciate per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici. La percentuale di detrazione scende dal 90 al 60 per cento.
Altre detrazioni edilizie (articolo 1, commi 37 e 38)
Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per fruire delle seguenti detrazioni edilizie:
• Bonus ristrutturazione al 50 per cento (che dal 2025 tornerà alla misura ridotta del 36 per cento);
• Sisma bonus;
• Eco bonus;
• Bonus mobili, con limite di spesa ridotto a 10 000 euro per il 2022 e a 5 000 euro per il 2023 e 2024;
• Bonus verde.
Credito d’imposta beni strumentali (Articolo 1, comma 44)
Prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:
- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, transizione ecologica e altri (articolo 1, comma 45)
Modificata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista (20 per cento, nel limite di 4 milioni di euro). Per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento. Per i periodi d’imposta 2024 e 2025, la percentuale è ridotta al 5 per cento;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista del 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.
Relativamente alle attività di ricerca e sviluppo:
- fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta continua ad essere riconosciuto nella misura percentuale già indicata dalla disciplina vigente;
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura ridotta, e pari al 10 per cento (anziché al 20 per cento) della relativa base di calcolo.
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI (articolo 1, comma 46)
Esteso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta del 50 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. L’importo massimo del bonus è ridotto da
500 000 a 200 000 euro.
Locazioni stipulate da giovani (articolo 1, comma 155)
Ampliata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani:
- elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estesa la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
- innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- elevato l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro; se superiore, è stabilito che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2 000 euro di detrazione.
Patent box (articolo 1, commi 10 e 11)
Prevista, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili.
Limitato, tuttavia, l’ambito di applicazione dell’agevolazione ai seguenti beni:
• software protetto da copyright;
• brevetti industriali;
• disegni e modelli.
Le nuove norme sono applicabili alle opzioni esercitate per il periodo d’imposta in corso al momento della loro entrata in vigore (2021) e per quelli successivi. Per l’intera durata dell’opzione è possibile fruire sia del nuovo patent box sia del credito d’imposta per le spese di R&S.
Iva e altri tributi
Iva prodotti igiene femminile (articolo 1, comma 13)
Ridotta al 10 per cento l’aliquota Iva gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.
Imu (articolo 1, comma 743)
Ridotta al 37,5 per cento per l’anno 2022 l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Acquisto prima casa giovani (articolo 1, comma 151)
Estese a tutto il 2022 le agevolazioni fiscali previste dal “decreto Sostegni bis” per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non superiore a 40 000 euro. I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto.
Il bonus può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, delle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24.
I finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per gli under 36 sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25 per cento, ordinariamente prevista per la “prima casa”.
Assistenza e previdenza
Lavoratrici madri (articolo 1, comma 137)
Riduzione in via sperimentale, per l’anno 2022, del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Altre disposizioni
Certificati digitali (articolo 1, comma 24)
Estesa al 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.
Sugar tax e plastic tax (articolo 1, comma 12)
Posticipata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020.
Compensazione dei crediti (articolo 1, comma 72)
Modificato, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevato a 2 milioni di euro.
Cartelle esattoriali (articolo 1, comma 913)
Esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Il maggior termine non trova applicazione ai fini del calcolo del ricorso (che rimane di 60 giorni dalla notifica) e per il pagamento degli avvisi di addebito di Inps ed Enti territoriali.
Associazioni sportive (articolo 1, commi 923-924)
Sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili.
Bonus cultura (articolo 1, commi 357 e 358)
Stabilizzato il “bonus cultura” per i diciottenni: dal 2022, a tutti i residenti in Italia sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età, una carta elettronica utilizzabile per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi natura, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro o lingue straniere. Le modalità di attuazione della norma saranno stabilite da un decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni. Le somme attribuite non costituiscono reddito imponibile per chi le percepisce né rilevano ai fini del computo del valore dell’Isee.
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