La Legge di bilancio per il 2020

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Sintesi didattica delle novità introdotte

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Il 30 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Forniamo una selezione delle principali novità introdotte di rilevanza didattica.

di Emanuele Perucci

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 304 del 30 dicembre 2019 (Supplemento ordinario n. 45) è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
La sezione prima è composta da un solo articolo suddiviso in 884 commi.

Imposte sui redditi e Irap

Fringe benefit auto aziendali (articolo 1, commi 632 e 633)
Modificata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, stabilita ora in base ai valori di emissione di anidride carbonica.
In particolare, per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020, il fringe benefit viene calcolato applicando una diversa percentuale all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 000 chilometri annui e precisamente:

  • 25% (anziché l’attuale 30%) per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione compresi tra 60 e 160 grammi per chilometro;
  • 40% per il 2020 e 50% per il 2021 per i veicoli con valori di emissione compresi tra 160 e 190 grammi per chilometro;
  • 50% per il 2020 e 60% per il 2021 per i veicoli con valori di emissione superiori a 190 grammi per chilometro.

L’attuale disciplina, che prevede l’applicazione di una percentuale unica del 30% per tutti i veicoli, continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Buoni pasto (articolo 1, comma 677)
Elevata da 7 a 8 euro la soglia di esenzione fiscale dei buoni erogati in formato elettronico. Qualora i buoni pasto siano erogati in forma cartacea, la soglia di esenzione è ridotta da 5,29 a 4 euro. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione, viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Cedolare secca (articolo 1, comma 6)
Ridotta in modo permanente l’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
L’aliquota si attesta al 10%, con conseguente neutralizzazione del previsto aumento al 15%.

Estromissione di beni immobili (articolo 1, comma 690)
Riproposta la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019, versando un’imposta sostitutiva pari al 8%.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in due rate con scadenze il 30 novembre 2020 (60%) e il 30 giugno 2021 (40%), mentre gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Regime forfettario (articolo 1, commi 691 e 692)
Modificata la disciplina del regime forfettario mediante:

  • la soppressione dell’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65 001 e 100 000 euro) prevista a partire dal 2020;
  • l’introduzione, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15%, del limite di 20 000 euro per spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 000 euro;
  • la previsione di un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica, consistente nella riduzione di un anno del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento.

Rivalutazione dei beni (articolo 1, commi da 693 a 704)
Prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (edificabili e agricoli), sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 11%.
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

Ivie e Ivafe (articolo 1, commi 710 e 711)
Esteso l’ambito di applicazione dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). A decorrere dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia.
È soggetto passivo dell’Ivie il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. L’aliquota è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, con una franchigia di 200 euro.
La base imponibile dell’Ivafe è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’Ivafe è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Detrazioni e crediti d’imposta

Rimodulazione degli oneri detraibili (articolo 1, comma 629)
Ridotto il grado di detraibilità degli oneri per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120 000 euro. Rimangono immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

A decorrere dall’anno d’imposta 2020:

  • la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120 000 euro;
  • la detrazione spetta nella misura pari al rapporto tra 240 000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120 000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 000 euro.


Tracciabilità delle detrazioni (articolo 1, commi 679 e 680)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate.

Detrazioni per l’efficienza energetica (articolo 1, commi 70 e 176)
Confermato il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200 000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2020 il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo riceverà il rimborso dell’anticipo sotto forma di credito d’imposta.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Esclusa la possibilità di ottenere lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

Ecobonus (articolo 1, comma 175)
Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Prorogata inoltre la detrazione del 50%:

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224)
Prevista la detrazione del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Studio e musica (articolo 1, commi 346 e 347)
Prevista la detraibilità del 19% di un importo non superiore a 1 000 euro delle spese sostenute, anche nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36 000 euro. La detrazione spetta dall’anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

Sport bonus (articolo 1, commi da 177 a 180)
Estesa al 2020 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste a fronte della stessa liberalità. L’agevolazione spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata nei confronti del proprietario dell’impianto o nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento.

Spese veterinarie (articolo 1, comma 361)
Innalzata a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

Investimenti in beni strumentali (articolo 1, commi da 184 a 197)
Introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, in sostituzione dei precedenti superammortamento e iperammortamento.
Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese e i professionisti che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, purché entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0:
    - nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
  • per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 000 euro;
  • per gli altri investimenti nella misura del 6% del costo e col limite massimo di 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo (ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali) e non rileva ai fini fiscali.
In caso di cessione a titolo oneroso del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Ricerca e sviluppo (articolo 1, commi da 198 a 209)
Introdotto, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in sostituzione del precedente credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo.
Possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa) che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Rientrano fra le attività agevolabili:

  • la ricerca fondamentale (i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette);
  • la ricerca industriale (la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti);
  • lo sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati).

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese:

  • le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni;
  • le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
  • le spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d’imposta;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale;
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di ovvero del 30% delle spese per i contratti.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12%;
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 in misura pari al 10%;
  • per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Formazione 4.0 (articolo 1, commi da 210 a 217)
Prorogato al 2020 il beneficio del credito d’imposta Formazione 4.0, con esclusione delle attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Rimodulato il limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese:

  • nei confronti delle piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 000 euro;
  • nei confronti delle medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 000 euro (rispetto ai vigenti 300 000 euro);
  • nei confronti delle grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 000 euro (rispetto ai vigenti 200 000 euro).

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.
Eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Credito d’imposta per investimenti legati al sisma in Centro Italia (articolo 1, comma 218)
Prorogato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Iva e altri tributi

Aliquote Iva (articolo 1, commi 2 e 3)
Prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote Iva e accise (clausole di salvaguardia).
Per il 2021 è previsto l’aumento dell’aliquota ridotta dal 10% al 12% e di quella ordinaria dal 22% al 25%; quest’ultima arriverà al 26,5% a decorrere dal 2022.

Imposta sulla plastica (articolo 1, commi 634-658)
Istituita un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
L’imposta si applica ai manufatti realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche.
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (articolo 1, commi da 661 a 676)
Istituita un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. La finalità principale di tale imposta è di limitare il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

Unificazione di Imu e Tasi (articolo 1, commi da 738 a 783)
Unificate le due vigenti forme di prelievo immobiliare locale (Imu e Tasi), con fissazione di un’aliquota di base allo 0,86%. Eliminata inoltre la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.
Viene quindi abolita l’imposta unica comunale (Iuc) a decorrere dal 2020, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari) e ridisciplinata l’imposta municipale propria (Imu).
Le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di Imu e Tasi, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.
L’aliquota di base per l’abitazione principale di lusso è fissata allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. È confermata la vigente detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Per i terreni agricoli l’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% (perché esenti da Tasi nella normativa vigente) e i Comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari alla somma delle aliquote Imu e Tasi (0,76 Imu e 0,1 Tasi), quindi allo 0,86%.
Analoga aliquota è definita per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, con l’aliquota di base pari allo 0,86% e la possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Sono esentati dall’imposta:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

Introdotta la riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato, in analogia a quanto previsto per l’Imu e per la Tasi.
In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell’ultimo anno di applicazione dell’Imu e della Tasi per l’anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
L’obbligo dichiarativo è assolto dai soggetti passivi dell’imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale comuni italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Relativamente agli immobili strumentali è prevista la deducibilità dell’Imu dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l’Irap, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile.
La deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità dell’Imu, dell’Imi e dell’Imis ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l’anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50%.
È prevista l’abrogazione delle norme che disciplinavano l’Imposta comunale unica (Iuc) nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell’Imu e della Tasi, mantenendo ferme tutte le disposizioni che regolano la Tari.

Agevolazioni per particolari settori

Agricoltura (articolo 1, commi da 503 a 511)
Riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento totale dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300 000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.
Prevista la possibilità, per il triennio 2020-2022, di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

Imprenditori agricoli (articolo 1, comma 183)
Estesa al 2020 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l’anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile nella misura del 50%.

Imprenditori agricoli florovivaistici (articolo 1, comma 225)
Fissato un criterio per la determinazione del reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici derivante dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini Iva, un coefficiente di redditività del 5%.
Fissato al 10% il limite massimo di volume di affari per usufruire del nuovo criterio di determinazione del reddito.

Assistenza e previdenza

Aiuti alle famiglie (articolo 1, commi 339-341 e 343-344)
Rinnovato il bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 riconosciuto ora per la durata di un anno.
Il bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce Isee:

  • assegno annuale di 1 920 euro per le famiglie con Isee minorenni non superiore a 7 000 euro;
  • assegno annuale di 1 440 euro per le famiglie con Isee minorenni superiore alla soglia di 7 000 euro e non superiore a 40 000 euro; 
  • assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un Isee minorenni superiore a 40 000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Rinnovato anche il bonus asilo nido su soglie Isee differenziate a decorrere dal 2020. L’attuale bonus di
1 500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie Isee differenziate:

  • rimane pari a 1 500 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni superiore a 40 000 euro;
  • è incrementato di 1 000 euro per i nuclei familiari con un Isee minorenni da 25 001 euro a 40 000 euro (raggiungendo l’importo di 2 500 euro); 
  • è incrementato di ulteriori 1 500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee minorenni fino a 25 000 euro (raggiungendo l’importo di 3 000 euro).

Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Sostituti del latte materno (articolo 1, commi 456 e 457)
Istituito un Fondo per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso.

Ape sociale (articolo 1, comma 473)
Prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Apprendisti (articolo 1, comma 8)
Previsto uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Occupazione giovanile (articolo 1, commi 10 e 11)
Modificata la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti:

  • esteso alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni);
  • abrogata la disciplina transitoria sulla riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020;
  • elevato lo sgravio nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Modificata la disciplina concernente l’incentivo previsto per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca e aventi determinati requisiti.

Altre disposizioni

Ace (articolo 1, comma 287)
Ripristinato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica (Ace). L’aiuto alla crescita economica, che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, consente di dedurre dal reddito delle società di capitali, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.
Il calcolo dell’importo deducibile si effettua partendo dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’Ace. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, fissata all’1,3%.

Pagamenti elettronici (articolo 1, commi da 288 a 290)
Stanziati 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici.
Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente (al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione) acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto a un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2020.

Canone Rai (articolo 1, commi 355 e 356)
Innalzata a 8 000 euro annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

 

Emanuele Perucci: laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Pisa, con pluriennale esperienza nel campo fiscale in qualità di funzionario dell'Agenzia delle Entrate. È autore Pearson dei testi Il codice per l'esame e Sistema economia.

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