Le “pagelle” per i contribuenti

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Dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

I nuovi strumenti per la misurazione della compliance fiscale di lavoratori autonomi e imprese.

di Emanuele Perucci

Con l’attuazione dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2017 vengono introdotti nel nostro sistema fiscale i nuovi indici di affidabilità fiscale, denominati ISA. Vengono così definitivamente superati gli studi di settore, che non si applicano più a partire dal periodo d’imposta 2018.
È stato di conseguenza introdotto un nuovo modello denominato ISA - Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da allegare annualmente alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo, allo scopo di attribuire agli stessi una sorta di “pagella”.

Il predecessore: gli studi di settore

Questi strumenti di determinazione presuntiva dei ricavi furono introdotti per la prima volta in Italia con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331. L’innovazione consentiva di stabilire se i ricavi/compensi – non il reddito – dichiarati da professionisti e imprenditori fossero “congrui” rispetto a una serie di variabili predefinite, quali ad esempio i costi sostenuti, le modalità di svolgimento dell’attività, la tipologia di clientela, la struttura organizzativa, gli investimenti effettuati in beni strumentali. Il risultato ottenuto, frutto di un complesso sistema di calcoli statistici diversi a seconda della tipologia di attività, offriva uno spunto di riflessione per il contribuente stesso, in quanto misurava il risultato conseguito nell’anno in termini di “congruità” e “coerenza”.
Nel tempo si sono succeduti periodi in cui il ricavo desunto dallo studio di settore è stato considerato dall’Amministrazione finanziaria di per sé sufficiente per accertare i maggiori ricavi presunti, a momenti in cui il medesimo risultato veniva considerato come semplice indizio di potenziale evasione fiscale.
I continui interventi normativi e di prassi, finalizzati al perfezionamento dello strumento presuntivo e alla valutazione dell’incidenza di eventi straordinari riguardanti specifici settori, hanno determinato una generale propensione all’innalzamento dei ricavi e compensi dichiarati dagli operatori economici.

Questo strumento ha tuttavia rivelato due principali limiti:

  • la difficoltà di racchiudere le svariate metodologie di gestione aziendale in formule matematiche predeterminate;
  • la trasformazione degli studi da strumento finalizzato all’incremento del dichiarato a meccanismo che limitava i ricavi/compensi e, quindi, il reddito dichiarato. Tale meccanismo ha generato il fenomeno dei “contribuenti appiattiti”, ovvero di coloro che anziché misurare il risultato della propria attività attraverso la compilazione del modello di riferimento, consideravano il risultato minimo di congruità come l’obiettivo a cui tendere e da non superare. Con l’ovvia conseguenza che i ricavi dichiarati (e quindi anche il reddito dichiarato) fossero inferiori a quelli effettivi.

La novità: gli ISA

Proprio in considerazione delle numerose criticità emerse negli anni, il legislatore ha introdotto il nuovo strumento degli ISA, che si basa su una logica diametralmente opposta rispetto a quella sottostante agli studi di settore: da strumento di accertamento spesso “automatizzato” a strumento di compliance, grazie al quale il contribuente verrà valutato in termini di affidabilità fiscale generale e premiato laddove l’affidabilità raggiunga certi livelli predeterminati.
Gli ISA costituiscono solo marginalmente un parametro per la selezione dei contribuenti, mentre non dovrebbero mai rappresentare uno strumento di accertamento automatico diretto.
Il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente viene espresso in una scala da 1 a 10: la votazione viene attribuita tenendo conto sia dei dati comunicati dal contribuente con l’invio del modello (molto simile a quello già utilizzato in passato per gli studi di settore), sia di quelli prelevati dal cassetto fiscale del contribuente stesso.

Sulla base della votazione ottenuta, sarà possibile per il contribuente accedere alle diverse previsioni agevolative previste dalla normativa.

Sulla falsariga di quanto già previsto in materia di studi di settore, sono specificamente esclusi dall’applicazione dei nuovi ISA:

  • coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • coloro che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  • coloro che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • coloro che si avvalgono del regime forfetario, dei minimi o di altri regimi che determinano forfetariamente il reddito;
  • coloro che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA prevalente (e di quelli delle eventuali attività complementari) superi il 30% del totale ricavi.

Come migliorare la propria “pagella”

Con lo studio di settore il contribuente era in grado di determinare l’ammontare dei ricavi/compensi considerati “congrui”. Se il risultato dello studio di settore era superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, il contribuente poteva ottenere la congruità esclusivamente integrando la propria dichiarazione con l’indicazione di componenti reddituali non risultanti dalle proprie scritture contabili.
Per contro, con gli ISA è possibile per il contribuente adeguare l’ammontare dei ricavi/compensi in modo “graduato”, così da poter ottenere un miglioramento generale della propria posizione.
Ad esempio, il contribuente potrebbe passare, per effetto dell’adeguamento dei compensi dichiarati, dal “voto” attribuito pari a 7,9 al “voto” 8,1, beneficiando in tal modo della riduzione di un anno dei termini di accertamento.
In definitiva, con gli ISA il contribuente può scegliere (con l’ausilio di un apposito software) un qualsiasi livello di adeguamento/integrazione dei ricavi o dei compensi, con la conseguenza che maggiore sarà l’ammontare dei componenti positivi di reddito integrati, più elevata sarà la votazione ricevuta.

 

Emanuele Perucci: laureato in Economia e Commercio presso l'università degli studi di Pisa, con pluriennale esperienza nel campo fiscale in qualità di funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

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