Il taglio del cuneo fiscale

Sintesi didattica delle novità introdotte

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Il d.l. n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

di Emanuele Perucci

Che cos’è il cuneo fiscale

Nel nostro ordinamento tributario si è soliti parlare di cuneo fiscale per intendere la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.
In termini assoluti, quindi:

cuneo fiscale = costo del lavoro – retribuzione netta

Esso indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposte sul reddito e di contributi sociali (comprensivi sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore).

In termini relativi, quindi:

cuneo fiscale = (imposte sul reddito + contributi sociali)
                     costo del lavoro

L’Italia registra un cuneo fiscale medio del 47,9% (stima OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anno 2018; calcolato per un lavoratore con reddito annuo di 30 000 euro senza figli) e si colloca al terzo posto dopo Belgio e Germania, precedendo Francia e Austria.
Entrando nel dettaglio della composizione di tale percentuale, l’incidenza maggiore è rappresentata dai contributi sociali a carico del datore di lavoro, mediamente pari al 24% del costo del lavoro totale.
L’esempio a fianco ci aiuta a capirne meglio la composizione.

Gli elementi che influiscono, sotto forma di prelievo, sul cuneo fiscale sono quindi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore e precisamente:

  • contributi sociali Inps, di cui circa 2/3 a carico del datore di lavoro e il restante 1/3 a carico del lavoratore;
  • imposta sul reddito (Irpef), i cui importi variano a seconda dell’aliquota corrispondente agli scaglioni di reddito in cui ricade la retribuzione e risentono positivamente delle eventuali detrazioni spettanti;
  • contributi Inail (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), totalmente a carico del datore di lavoro;
  • altre imposte e contributi minori.

Il taglio del cuneo fiscale

La riduzione del cuneo fiscale è un argomento ampiamente discusso in quanto consente di aumentare la retribuzione netta spettante al lavoratore, quindi il potere di acquisto delle famiglie.
Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto una serie di misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, con l’obiettivo di generare un incremento medio delle buste paga e creare i presupposti per il rilancio dell’economia nazionale, proprio attraverso l’aumento del potere di acquisto delle famiglie.
Le misure, che per il 2020 saranno operative a partire dal 1° luglio, prevedono:

a) introduzione di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (con esclusione dei redditi da pensione);
b) previsione di un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo, che sostituisce il cosiddetto “bonus Renzi”, è pari a 1 200 euro annui (100 euro mensili; per il 2020 sarà pari quindi a 600 euro) e spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati il cui reddito complessivo non sia superiore a 28 000.
Rispetto al “bonus Renzi”, viene ampliata la platea dei lavoratori beneficiari. I precedenti 80 euro spettavano infatti solo ai titolari di un reddito non superiore a 26 600 euro lordi.
L’integrazione non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale e non rileva ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.
Per coloro che percepiscono un reddito annuo lordo superiore a 28 000 (e quindi non beneficiano del trattamento integrativo) è prevista invece una nuova detrazione fiscale, che va ad aggiungersi a quella già esistente di cui all’articolo 13 del DPR n. 917/1986.
L’importo della detrazione è pari a 100 euro mensili in corrispondenza di un reddito complessivo di 28 000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 000 euro.

L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni (dove RC = reddito complessivo):

  • 480 + 120 ((35 000 – RC) / 7 000)) per redditi compresi tra 28 000 e 35 000 euro
  • 480 (40 000 – RC) / 5.000 per redditi compresi tra 35 000 e 40 000 euro

Alcuni casi pratici

a) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 36 000 euro.

L’ulteriore detrazione spettante dal 1° luglio 2020 sarà pari a 384 euro (64 euro x 6 mesi), mentre dal 2021 spetterà per l’intero anno (768 euro).

b) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 27 500 euro.

Il trattamento integrativo spettante dal 1° luglio 2020 sarà pari a 600 euro (100 euro x 6 mesi), mentre dal 2021 spetterà per l’intero anno (1 200 euro).

c) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 21 200 euro.

Il trattamento integrativo spettante dal 1° luglio 2020 sarà pari a 600 euro (100 euro x 6 mesi), mentre nel primo semestre dell’anno spetterà il “bonus Renzi” per 480 euro (80 euro x 6 mesi).

d) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 41 000 euro.

In tale situazione non si avrà alcuna riduzione del cuneo fiscale.

Il taglio del cuneo fiscale

di Emanuele Perucci

 

Emanuele Perucci: laureato in Economia e Commercio presso l'università degli studi di Pisa, con pluriennale esperienza nel campo fiscale in qualità di funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

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