
Il taglio del cuneo fiscale
Sintesi didattica delle novità introdotte
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Il d.l. n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
di Emanuele Perucci
Che cos’è il cuneo fiscale
Nel nostro ordinamento tributario si è soliti parlare di cuneo fiscale per intendere la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.
In termini assoluti, quindi:
cuneo fiscale = costo del lavoro – retribuzione netta
Esso indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposte sul reddito e di contributi sociali (comprensivi sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore).
In termini relativi, quindi:
cuneo fiscale = (imposte sul reddito + contributi sociali)
costo del lavoro
L’Italia registra un cuneo fiscale medio del 47,9% (stima OCSE - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anno 2018; calcolato per un lavoratore con reddito annuo di 30 000 euro senza figli) e si colloca al terzo posto dopo Belgio e Germania, precedendo Francia e Austria.
Entrando nel dettaglio della composizione di tale percentuale, l’incidenza maggiore è rappresentata dai contributi sociali a carico del datore di lavoro, mediamente pari al 24% del costo del lavoro totale.
L’esempio a fianco ci aiuta a capirne meglio la composizione.

Gli elementi che influiscono, sotto forma di prelievo, sul cuneo fiscale sono quindi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore e precisamente:
- contributi sociali Inps, di cui circa 2/3 a carico del datore di lavoro e il restante 1/3 a carico del lavoratore;
- imposta sul reddito (Irpef), i cui importi variano a seconda dell’aliquota corrispondente agli scaglioni di reddito in cui ricade la retribuzione e risentono positivamente delle eventuali detrazioni spettanti;
- contributi Inail (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), totalmente a carico del datore di lavoro;
- altre imposte e contributi minori.
Il taglio del cuneo fiscale
La riduzione del cuneo fiscale è un argomento ampiamente discusso in quanto consente di aumentare la retribuzione netta spettante al lavoratore, quindi il potere di acquisto delle famiglie.
Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto una serie di misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, con l’obiettivo di generare un incremento medio delle buste paga e creare i presupposti per il rilancio dell’economia nazionale, proprio attraverso l’aumento del potere di acquisto delle famiglie.
Le misure, che per il 2020 saranno operative a partire dal 1° luglio, prevedono:
a) introduzione di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (con esclusione dei redditi da pensione);
b) previsione di un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il trattamento integrativo, che sostituisce il cosiddetto “bonus Renzi”, è pari a 1 200 euro annui (100 euro mensili; per il 2020 sarà pari quindi a 600 euro) e spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati il cui reddito complessivo non sia superiore a 28 000.
Rispetto al “bonus Renzi”, viene ampliata la platea dei lavoratori beneficiari. I precedenti 80 euro spettavano infatti solo ai titolari di un reddito non superiore a 26 600 euro lordi.
L’integrazione non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale e non rileva ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.
Per coloro che percepiscono un reddito annuo lordo superiore a 28 000 (e quindi non beneficiano del trattamento integrativo) è prevista invece una nuova detrazione fiscale, che va ad aggiungersi a quella già esistente di cui all’articolo 13 del DPR n. 917/1986.
L’importo della detrazione è pari a 100 euro mensili in corrispondenza di un reddito complessivo di 28 000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40 000 euro.

L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni (dove RC = reddito complessivo):
- 480 + 120 ((35 000 – RC) / 7 000)) per redditi compresi tra 28 000 e 35 000 euro
- 480 (40 000 – RC) / 5.000 per redditi compresi tra 35 000 e 40 000 euro
Alcuni casi pratici
a) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 36 000 euro.

L’ulteriore detrazione spettante dal 1° luglio 2020 sarà pari a 384 euro (64 euro x 6 mesi), mentre dal 2021 spetterà per l’intero anno (768 euro).
b) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 27 500 euro.

Il trattamento integrativo spettante dal 1° luglio 2020 sarà pari a 600 euro (100 euro x 6 mesi), mentre dal 2021 spetterà per l’intero anno (1 200 euro).
c) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 21 200 euro.

Il trattamento integrativo spettante dal 1° luglio 2020 sarà pari a 600 euro (100 euro x 6 mesi), mentre nel primo semestre dell’anno spetterà il “bonus Renzi” per 480 euro (80 euro x 6 mesi).
d) Lavoratore dipendente che nel 2020 percepisce un reddito complessivo di 41 000 euro.

In tale situazione non si avrà alcuna riduzione del cuneo fiscale.