La valutazione nel primo ciclo di istruzione

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Che cosa cambia nella valutazione dopo il D.lvo 62 del 13.04.2017

DIDATTICA PER COMPETENZE | SCUOLA PRIMARIA

Il D.Lvo 62 modifica i criteri per la valutazione nel primo ciclo; l’esame di stato al termine del primo e del secondo ciclo; introduce il modello definitivo di certificazione delle competenze alla fine della primaria e della secondaria di primo grado. Franca Da Re presenta le novità introdotte.

di Franca Da Re

Con il decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017, in attuazione dell’art. 1, commi 180 e 181 della L. 107/15, vengono modificate e abrogate molte delle disposizioni del DPR 122/09 riguardanti la valutazione nel primo ciclo di istruzione.
La delega data dalla L. 107 riguardava la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, l’esame di Stato per quanto riguarda il primo ciclo; il solo l’esame di Stato per il secondo ciclo.

Valutazione degli apprendimenti

Il Decreto legislativo riconferma l’utilizzo dei voti in decimi per la comunicazione degli esiti intermedi e finali. I voti saranno accompagnati da un giudizio descrittivo sui processi e lo sviluppo globale dell’allievo.
Il voto di comportamento viene espresso con un giudizio sintetico che rende conto delle competenze sociali e civiche e quindi non solo del mero comportamento scolastico.
Nella valutazione degli apprendimenti si dovrà tenere conto anche dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che continua ad afferire all’ambito storico-sociale.
Per la scuola secondaria di primo grado, resta in vigore quanto disposto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98) in tema di provvedimenti disciplinari.

Ammissione alla classe successiva

Per quanto riguarda la scuola primaria nulla cambia: la non ammissione è a carattere eccezionale e deve essere deliberata all’unanimità dal team docente.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l’ammissione può avvenire anche con la presenza di valutazioni non positive. La non ammissione, che pure è prevista, deve essere adeguatamente motivata. In presenza di carenze negli apprendimenti, la scuola metterà a punto adeguate misure di recupero, organizzate nella sua autonomia.

Prove nazionali a cura dell’INVALSI

Le prove nazionali continueranno a riguardare le classi seconda e quinta della primaria, la terza secondaria di 1° grado, la seconda del secondo grado e ora anche la quinta. Si svolgeranno tutte nel mese di aprile, quindi non faranno parte degli esami di Stato. Nelle classi quinta primaria, terza secondaria di 1° grado e quinta del secondo grado, è prevista anche una prova di lingua inglese, centrata sulle abilità di comprensione ed uso, in coerenza con il Quadro comune europeo. Tutte le prove, a partire dalla secondaria di primo grado, saranno somministrate al computer. La partecipazione alle prove è requisito per l’ammissione agli esami di Stato, ma non è influente il loro esito. L’esito delle prove, però è comunicato alle famiglie a cura di INVALSI, con una indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.

Esame di Stato al termine del primo ciclo

La Commissione è costituita dagli insegnanti interni ed è presieduta dal Dirigente scolastico.
L’esame sarà costituito da tre prove scritte predisposte dalla Commissione: italiano, matematica e una unica per le due lingue straniere e da un colloquio interdisciplinare.
L’esito finale è costituito dalla media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove orali e scritte ed è espresso in decimi, arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
Gli alunni con disabilità possono sostenere prove differenziate commisurate con il PEI che hanno valore equivalente a quelle della classe, ai fini dell’ottenimento del diploma.
Gli alunni con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua straniera possono sostenere solo la prova orale; in caso di gravità certificata, anche in presenza di comorbilità con altre patologie, possono seguire un percorso personalizzato ed essere esonerati totalmente dalle prove di lingua straniera, sostenendo prove differenziate coerenti con il PDP ed equivalenti ai fini del diploma.
Gli alunni disabili che non si presentano all’esame, ottengono un certificato di credito formativo, valido per la frequenza ai corsi del secondo ciclo.

Certificazione delle competenze

Viene rilasciata una certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Il modello prevede che la certificazione sia espressa in lettere, corrispondenti a quattro livelli descrittivi di padronanza. Il giudizio è ancorato alle otto competenze chiave europee, descritte dalle competenze del profilo finale dello studente enunciato dalle Indicazioni Nazionali. È previsto uno spazio che valorizzi eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il nuovo esame al termine del secondo ciclo di istruzione entrerà in vigore dall’a.s. 2018/19 e la sua struttura sarà dettagliatamente definita da un successivo Decreto Ministeriale.

Per approfondire: la videolezione

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Franca Da Re è dirigente tecnico del MIUR.