Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

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Un approfondimento sulle indicazioni ministeriali

INCLUSIONE

Con l’acronimo BES si tende a identificare diverse categorie di allievi con difficoltà di apprendimento. Scopriamo quali indicazioni organizzative, e attraverso quali normative, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche in merito a questo argomento.

di Agostino Miele

Un Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” D. Ianes

Il problema educativo relativo ad allievi che manifestano situazioni di disabilità e di difficoltà di apprendimento, e che quindi necessitano di interventi didattici mirati, ha sempre avuto una grande rilevanza sociale in Italia; non a caso il nostro Paese è all’avanguardia su tale tematica.
Le categorie di allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono tutelate da due leggi speciali: la legge n. 104 del 3 febbraio 1992 per gli alunni diversamente abili a vario titolo, e la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 per gli alunni con DSA.
A trovarsi in difficoltà nel processo di apprendimento, in realtà, sono anche altre categorie di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, che non sono tutelate da provvedimenti legislativi specifici.

A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, e poi con la circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive note di pari oggetto (del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013), ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni organizzative anche riguardo all’inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Questi allievi sono identificati con l’acronimo BES, ossia con Bisogni Educativi Speciali, e per tali studenti viene richiesta una personalizzazione del processo di apprendimento. Il Ministero estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, applicando le stesse norme già previste per gli alunni DSA, in particolare per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative.

I BES possono presentarsi come una situazione stabile, oppure per periodi circoscritti della vita dell’alunno, e le cause che li generano possono anche avere origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale.
Nell’area dei Bisogni Educativi Speciali è possibile individuare tre grandi sotto-categorie:

  • quella della disabilità [tutelata dalla legge n. 104/1992];
  • quella dei disturbi specifici dell’apprendimento [tutelata dalla legge n. 170/2010];
  • quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale [tutelata dalla Direttiva ministeriale del 27.12.2012 e successive circolari e note del 2013].

All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano:

  • i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia);
  • i deficit del linguaggio;
  • i deficit delle abilità non verbali;
  • i deficit della coordinazione motoria;
  • i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).

Si evince, quindi, che con l’acronimo BES si tende a identificare diverse categorie di allievi con difficoltà di apprendimento, a cui però la legge, e di conseguenza la scuola, deve rispondere con criteri differenti elaborando un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Agli studenti con BES va garantito:

  • l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quale il bilinguismo, adottando metodologie e strategie educative adeguate;
  • l’introduzione di strumenti compensativi, compresi l’uso di sussidi didattici alternativi e le tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità del percorso di apprendimento;
  • per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ma soltanto qualora risulti utile, la possibilità dell’esonero;
  • adeguate forme di verifica e di valutazione.

 

Agostino Miele, dirigente Scolastico, collabora con Pearson Italia per l'aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici e dei docenti.
È formatore su vari temi quali le problematiche per gli alunni con BES, formatore sull’esame di stato negli istituti secondari di secondo grado, formatore per dirigenti scolastici su tematiche relative alla professione. È autore del Quaderno Pearson Academy Alternanza scuola-lavoro. Come e perché rivolto ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado.