

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Un approfondimento sulle indicazioni ministeriali
INCLUSIONE
Con l’acronimo BES si tende a identificare diverse categorie di allievi con difficoltà di apprendimento. Scopriamo quali indicazioni organizzative, e attraverso quali normative, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche in merito a questo argomento.
di Agostino Miele
“Un Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” D. Ianes
Il problema educativo relativo ad allievi che manifestano situazioni di disabilità e di difficoltà di apprendimento, e che quindi necessitano di interventi didattici mirati, ha sempre avuto una grande rilevanza sociale in Italia; non a caso il nostro Paese è all’avanguardia su tale tematica.
Le categorie di allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono tutelate da due leggi speciali: la legge n. 104 del 3 febbraio 1992 per gli alunni diversamente abili a vario titolo, e la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 per gli alunni con DSA.
A trovarsi in difficoltà nel processo di apprendimento, in realtà, sono anche altre categorie di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, che non sono tutelate da provvedimenti legislativi specifici.
A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, e poi con la circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive note di pari oggetto (del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013), ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni organizzative anche riguardo all’inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Questi allievi sono identificati con l’acronimo BES, ossia con Bisogni Educativi Speciali, e per tali studenti viene richiesta una personalizzazione del processo di apprendimento. Il Ministero estende, pertanto, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, applicando le stesse norme già previste per gli alunni DSA, in particolare per quanto riguarda gli strumenti compensativi e le misure dispensative.
I BES possono presentarsi come una situazione stabile, oppure per periodi circoscritti della vita dell’alunno, e le cause che li generano possono anche avere origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale.
Nell’area dei Bisogni Educativi Speciali è possibile individuare tre grandi sotto-categorie:
- quella della disabilità [tutelata dalla legge n. 104/1992];
- quella dei disturbi specifici dell’apprendimento [tutelata dalla legge n. 170/2010];
- quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale [tutelata dalla Direttiva ministeriale del 27.12.2012 e successive circolari e note del 2013].
All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano:
- i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia);
- i deficit del linguaggio;
- i deficit delle abilità non verbali;
- i deficit della coordinazione motoria;
- i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).
Si evince, quindi, che con l’acronimo BES si tende a identificare diverse categorie di allievi con difficoltà di apprendimento, a cui però la legge, e di conseguenza la scuola, deve rispondere con criteri differenti elaborando un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Agli studenti con BES va garantito:
- l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quale il bilinguismo, adottando metodologie e strategie educative adeguate;
- l’introduzione di strumenti compensativi, compresi l’uso di sussidi didattici alternativi e le tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità del percorso di apprendimento;
- per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ma soltanto qualora risulti utile, la possibilità dell’esonero;
- adeguate forme di verifica e di valutazione.