Scuola secondaria di secondo grado: esame di Stato 2017

esame di Stato 2017

Date e procedura di svolgimento dell'esame

ESAME DI STATO

Il MIUR con l’ordinanza 4 maggio 2017 n.257 ha comunicato tutte le indicazioni relative all'esame di Stato del II ciclo per l’anno scolastico 2016/2017 con in aggiunta le disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole colpite da eventi sismici delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Scopriamo i 33 articoli dell'ordinanza sul cosiddetto esame di maturità.

di Agostino Miele

L’ordinanza è composta da 33 articoli che dispongono quanto segue:

  • Art. 1 - Inizio della sessione di esame. La sessione degli esami di Stato inizia il giorno 21 giugno 2017 alle ore 8.30.
  • Art. 2 - Candidati interni. Per essere ammessi all’Esame di Stato gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    1. devono aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Come chiarisce l’art.2 comma 2 dell’ordinanza, in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente;

    2. devono aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1 DPR n.122/2009)

    3. deve risultare una frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, condizione questa indispensabile per la validità dell’anno scolastico e per consentire al consiglio di classe di procedere alla valutazione di ciascuno studente (art.14, comma 7 DPR n.122/2009).
  • Art. 3 - Candidati esterni. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

    a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

    b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

    c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

    d) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

    e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
  • Art. 4 - Sedi degli esami. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati; per i candidati esterni sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati. 
  • Art. 5 - Presentazione delle domande. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2016. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2017. 
  • Art. 6 - Documento del consiglio di classe. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. Per gli alunni delle scuole ubicate nelle zone colpite dal sisma il consiglio di classe rende atto delle attività didattiche effettivamente svolte specificando nel dettaglio quanto previsto dal comma precedente. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca.
  • Art. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
  • Art. 8 - Credito scolastico. Il credito scolastico viene attribuito, in sede di scrutinio finale, agli studenti che frequentano il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria II grado, sulla base delle tabelle allegate al DM n.99/2009. Per la determinazione del credito scolastico risulta determinante, oltre che le valutazioni relative a ciascuna disciplina, la valutazione sul comportamento che rientra nel calcolo della media finale.
  • Art. 9 - Crediti formativi. L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000 che rinvia, per alcuni aspetti, al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura delle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.
  • Art. 10 - Commissioni d'esame. Valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, per quanto concerne le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
  • Art. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.
  • Art. 12 - Riunione plenaria e diario delle operazioni. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 19 giugno 2017 alle ore 8.30.
  • Art.13 - Riunione territoriale di coordinamento. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale o il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato
  • Art. 14 - Calendario delle prove. Questo è il calendario delle prove:

    a) prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2017, ore 8.30; (durata massima: sei ore),

    b) seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva mu­sicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2017, ore 8.30,

    c) terza prova scritta: lunedì 26 giugno 2017, ore 8.30,

    d) quarta prova scritta: martedì 27 giugno 2017, ore 8.30. Tale prova si effettua: nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese,

    e) quarta prova scritta: martedì 28 giugno 2017, ore 8.30. Tale prova si effettua: nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. 8 febbraio 2013, n.95.
  • Art. 15 - Riunione preliminare. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna clas­se/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ, altresì, determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
  • Art. 16 - Plichi per la prima e la seconda prova scritta. L'invio dei plichi per la prima e seconda prova scritta avviene per via telematica, come previsto nell'art. 33, comma 2.
  • Art. 17 - Prima prova scritta. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prima prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139.
  • Art. 18 - Seconda prova scritta. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della seconda prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10. Le tipologie di tale prova scritta per i diversi indirizzi di studio sono descritte dall'articolo 2 all'articolo 11 del suddetto decreto ministeriale. Per l'anno scolastico 2016-17 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado sono state individuate con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2017, n. 41.
  • Art. 19 - Terza prova scritta. Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche generali.
  • Art. 20 - Correzione e valutazione delle prove scritte. La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. La commissione dispone di 15 punti massimi per la valutazione di ciascuna prova scritta per un totale di 45 punti; a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 
  • Art. 21 - Colloquio. La finalità del colloquio con relative regole e criteri da seguire, vengono esplicitati nell’art.21 della succitata Ordinanza ministeriale dove si sottolinea che il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. 
  • Art. 22 - Esami dei candidati con disabilità. Per i candidati con disabilità, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle asse­gnate agli altri candidati.
  • Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES. La Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
  • Art. 24 - Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 6 luglio 2017 alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, nei giorni successivi per gli esami nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
  • Art. 25 - Verbalizzazione. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
  • Art. 26 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
  • Art. 27 - Supplemento Europass al Certificato. Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma e alla Certificazione di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 26 il “Supplemento Europass al Certificato”. Il “Supplemento Europass al Certificato” è un documento standard, diffuso e ricono­sciuto nell’Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che contiene infor­mazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il di­ploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d’indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità trans­nazionale.
  • Art. 28 - Pubblicazione dei risultati. L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, contestualmente, per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
  • Art. 29 - Versamento tassa erariale e contributo. Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto dell'iscrizione all'esame. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.
  • Art. 30 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato sono consegnati al dirigente scolastico, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  • Art. 31 - Termini. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
  • Art. 32 - Esami nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano. Sono dettate disposizioni particolari per la Valle d’Aosta e Bolzano.
  • Art. 33 - Disposizioni organizzative. Sono dettate norme di carattere organizzativo.

Per approfondire

Pubblichiamo, inoltre, un dettagliato file in PowerPoint dal titolo "Esami di stato del secondo ciclo: linee guida" a cura di Agostino Miele, in cui vengono analizzate tutte le indicazioni operative per lo svolgimento dell'esame di Stato.

 

Agostino Miele, dirigente Scolastico, collabora con Pearson Italia per l'aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici e dei docenti.
È formatore su vari temi quali le problematiche per gli alunni con BES, formatore sull’esame di stato negli istituti secondari di secondo grado, formatore per dirigenti scolastici su tematiche relative alla professione. È autore del Quaderno Pearson Academy Alternanza scuola-lavoro. Come e perché rivolto ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado.