La normativa sull'Alternanza scuola-lavoro

Norme

Una sintesi

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Una sintesi del panorama normativo italiano in materia di Alternanza scuola-lavoro, diventata obbligo di legge per tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

di Agostino Miele

L’Alternanza scuola-lavoro diventa obbligo di legge a partire dall’anno scolastico 2015/2016 per tutti gli studenti delle classi terze del secondo ciclo di istruzione, con una differente durata rispetto agli ordinamenti: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 nei Licei. Non si tratta di un progetto, ma di una modalità didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo con il profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio.
Di seguito una sintesi del panorama normativo italiano in materia di Alternanza scuola-lavoro.

  • L'Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 (legge Moratti) e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 ed ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:
    - il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio
    - l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa;
    - lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.
  • I percorsi formativi in Alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio.
  • Legge 128/2013: Alternanza “precoce” fin dai primi anni della secondaria superiore (Sono previste misure per far conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda).
  • La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.)nel secondo ciclo di istruzione. La legge dedica all’A.S.L. un’attenzione rilevante nei “commi dal 33 al 43”, confermando elementi di continuità e contestualmente di novità e discontinuità e nei commi 30 e 128.
  • Guida Operativa per la scuola. Diramata dal MIUR 8 ottobre 2015. Fornisce orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dall’articolo 1, commi dal 33 al 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Alternanza scuola-lavoro e apprendistato: il D.lgs 81/2015 attuativo della legge 183/2014, nota come jobs act, all’art. 43 c. 5 prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.

 

Esaminiamo in particolare i commi della legge 107/2015 sull’Alternanza scuola-lavoro:

Comma 33 – Incremento orario.
L’A.S.L. viene potenziata:

  • Aumentano obbligatoriamente le ore di Alternanza: “almeno 400 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali e almeno 200 ore nei licei”.
  • Le ore di Alternanza sono distribuite nel secondo biennio e nel quinto anno.
  • Le scuole decidono come ripartire le ore nel triennio.
  • I percorsi di Alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa. (cfr. anche art. 4 comma 6 del dlgs. N. 77 del 2005: “I percorsi in Alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.” ).

Comma 34 – Coinvolgimento Enti.
I percorsi in A.S.L. sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art. 1 comma 2 del dlgs. N. 77 del 2005) Aumenta la platea dei soggetti accoglienti che possano candidarsi:
“ordini professionali” (e quindi anche studi professionali), “musei” (pubblici e privati), “enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni” , “enti che svolgono attività culturali, artistiche e musicali”, “enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale”, ecc.

Comma 35 – Modalità di Alternanza.
L’A.S.L. assume carattere di maggiore flessibilità:

  • Potrà essere svolta a scuola durante l’attività didattica, secondo un planning stabilito dagli organi collegiale, sia durante l’orario curriculare, sia durante quello extracurriculare.
  • Potrà essere svolta “durante la sospensione delle attività didattiche”
  • Potrà essere svolta come “impresa simulata” (Il modello su cui si basa il progetto di Impresa formativa simulata consente agli allievi di operare nella scuola come se fossero in una azienda. Ciò avviene attraverso la creazione, all’interno della scuola, di un’azienda-laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa reale. L’attività di laboratorio pone i giovani nella condizione di utilizzare le competenze acquisite e di verificare la corrispondenza tra modello simulato e quello reale).Potrà essere realizzata “anche all’estero”.

Comma 37 – Carta dei diritti degli studenti.
Lo studente assume un ruolo più attivo nel percorso in A.S.L.:

  • Per mezzo della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola-lavoro” (già prevista nella legge n. 128 del 2013), in fase di emanazione.
  • Con la possibilità di poter esprimere la propria valutazione ”sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi” rispetto al proprio indirizzo di studio.

Comma 38 – Corsi per la sicurezza.
Alle istituzioni scolastiche compete effettuare:

  • La “formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” mediante “corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi” sulla base delle disposizioni del dlgs. N. 81 del 2008 nel quale si legge: “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di Alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, per quanto riguarda i diritti di tutela della salute e della sicurezza.

Comma 39 - Fondi.
A decorrere dal 2016 l’A.S.L. sarà finanziata con 100 milioni annui per:

  • Il potenziamento e la generalizzazione delle ore di A.S.L. (cfr. comma 33).
  • L’implementazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in A.S.L. (cfr. comma 37).
  • I costi relativi alla formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. comma 38).
  • L’assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività.

Comma 40 - Convenzioni.
È compito del dirigente scolastico:

  • Individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi in A.S.L. (“I percorsi in Alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni”, cfr art. 1 comma 2 del dlgs n. 77 del 2005).
  • Stipulare le apposite convenzioni con aziende, musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti, ecc. (“le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati… apposite convenzioni, a titolo gratuito…” , cfr art. 3 comma 1 del dlgs n. 77 del 2005).
  • Redigere a fine anno una scheda di valutazione sulle strutture convenzionate (“I percorsi in Alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa. “, cfr art. 6 comma 1 del dlgs n. 77 del 2005).

Comma 41 – Registro nazionale.
È istituito il registro nazionale delle imprese per l'Alternanza, dal quale il dirigente scolastico individua le aziende a cui rivolgersi, con le seguenti articolazioni:

  • Un'area aperta, consultabile gratuitamente, contenente l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di Alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'esperienza.
  • Una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all'Alternanza scuola-lavoro hanno l'obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese: anagrafica, attività svolta, soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, ecc.

Comma 28 – Curriculum dello studente.
È istituito il curriculum dello studente che ne individua il profilo e raccoglie tutti i dati utili ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, ivi comprese le esperienze formative anche in Alternanza scuola-lavoro. (“I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale“, cfr art. 4 comma 2 del dlgs n. 77 del 2005 )

Comma 30 – Esame di stato.
La Commissione dell’esame di Stato tiene conto nel colloquio del curriculum dello studente (“Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in Alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro“, cfr art. 6 comma 4 del dlgs n. 77 del 2005).

Comma 138 – Pubblicazione del curriculum.
Il Curriculum dello studente è pubblicato sul Portale unico dei dati della scuola.

 

Agostino Miele, dirigente Scolastico, collabora con Pearson Italia per l'aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici e dei docenti.
È formatore su vari temi quali le problematiche per gli alunni con BES, formatore sull’esame di stato negli istituti secondari di secondo grado, formatore per dirigenti scolastici su tematiche relative alla professione. È autore del Quaderno Pearson Academy Alternanza scuola-lavoro. Come e perché rivolto ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado.