
Verso la riforma: valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato
Che cosa prevede il decreto legislativo?
RIFORME E NOVITÀ NORMATIVE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della legge “Buona Scuola”. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il decreto su valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato nel primo e secondo ciclo, nella versione definitiva aggiornata ad aprile 2017.
Il decreto, approvato nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2017, è costituito da 27 articoli suddivisi in quattro Capi: Capo I (art. 1) avente per oggetto “Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione”; Capo II (dall’art. 2 all’art. 11) “Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione”; Capo III (dall’art. 12 all’art. 21) avente per oggetto “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”; Capo IV (dall’art. 22 all’art. 27) avente per oggetto “Disposizioni Finali”.
Il decreto coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di stato.
Valutazione nel primo ciclo di istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l’attribuzione del voto in decimi. Tale attribuzione deve essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno (cfr. articolo 2).
Il decreto introduce specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento raggiunti solo parzialmente o in via di prima acquisizione (cfr. articolo 2).
Il decreto rafforza l’importanza della valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento (cfr. articolo 2).
L’ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo è effettuata secondo la seguente procedura:
• per le alunne e gli alunni di scuola primaria, il decreto chiarisce la possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, de- liberata all’unanimità dai docenti contitolari (cfr. articolo 3);
• per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, è deliberata dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi (cfr. articolo 6).
• la valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (cfr. articolo 1, comma 3) superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (cfr. articolo 2, comma 5).
Esame di Stato nella secondaria di primo grado
L’esame risulta così strutturato:
• tre prove scritte riferite rispettivamente alla lingua italiana, alle competenze logico- matematiche e alle competenze in lingue straniere (quest’ultima articolata in due sezioni);
• colloquio (cfr. articolo 8).
Viene assegnato un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall’alunna e dall’alunno nella determinazione della valutazione finale riguardante l’esito dell’esame (cfr. articolo 6, comma 5 e 8, comma 7). Infine, il presidente della Commissione sarà il dirigente scolastico della scuola dove si effettua l’esame, anziché quello di un’altra istituzione scolastica.
Prove INVALSI nella secondaria di primo grado
• La prova INVALSI non fa parte più dell’esame di Stato; lo svolgimento della prova rimane necessario per essere ammessi all’esame, ma non influisce sul voto finale;
• Viene introdotta una prova per verificare l’apprendimento della lingua inglese (abilità di comprensione e uso della lingua in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue) in aggiunta alle prove di italiano e matematica (cfr. articolo 4 e articolo 7);
• Viene prevista la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio in forma descrittiva, del livello di apprendimento raggiunto in italiano, matematica e inglese (cfr. articolo 9).
Certificazione delle competenze nel primo ciclo
Il decreto prevede un modello nazionale per l’attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
All’interno della certificazione delle competenze tra l’altro è prevista l’indicazione per gli alunni con disabilità dell’adattamento al piano educativo individualizzato (cfr. articolo 9).
Esame di Stato nella secondaria di secondo grado
Il decreto legislativo prevede l’ammissione all’esame per gli studenti che abbiano conseguito una votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento. Si introduce la possibilità di essere ammessi nel caso si riporti un’insufficienza in una disciplina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe (cfr. articolo 13).
Lo svolgimento delle prove INVALSI e dell’alternanza scuola/lavoro diviene requisito di ammissione all’esame (cfr. articolo 13).
L’esame di Stato prevede:
• riduzione a due prove scritte: una prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana ed una seconda prova scritta nazionale avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi (cfr. articolo 17, commi 3 e 4);
• colloquio orale che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato (cfr. articolo 17, comma 9);
• esposizione nel colloquio dell’esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e la necessità di accertare il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione” (cfr. articolo 17, comma 10);
• maggiore peso al percorso dello studente nell’attribuzione del credito scolastico (articolo 15)
Nulla cambia per la composizione della commissione di esame: un Presidente esterno più tre commissari esterni e tre commissari interni.
Prove INVALSI nella secondaria di secondo grado
La partecipazione degli studenti delle classi quinte alle rilevazioni INVALSI è requisito per l’ammissione all’esame di Stato, ma non influisce sul voto finale (cfr. articolo 13).
Le prove riguarderanno le competenze d’italiano, matematica e, ora, anche di lingua inglese (abilità di comprensione e uso della lingua in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue), (cfr. articolo 19).
Decorrenze
Per il primo ciclo (ivi compreso l’esame di Stato della secondaria di primo grado) il decreto legislativo entra in vigore dall’anno scolastico 2017/2018; per il secondo ciclo entra in vigore dall’anno scolastico 2018/2019.
Passiamo ora all’esame dei singoli articoli.