L'esperto risponde

Desideri conoscere meglio come si strutturano i progetti di Alternanza scuola-lavoro?
Di seguito riportiamo alcune delle domande pervenuteci in questi mesi, a cui il professor Agostino Miele, dirigente scolastico e presidente interprovinciale dell’ANP di Milano e Monza, ha risposto.
Per sottoporgli i vostri dubbi, scrivere a esperto.risponde@pearson.it.
Il referente d'Istituto per l'Alternanza scuola-lavoro
La mia domanda riguarda il referente di istituto per l'alternanza: dev'essere unico o possono essere più di uno? (I.B.)
I referenti per l’alternanza possono essere più di uno, sulla base della complessità dell’istituto (es. a scuola ci sono più indirizzi di studio). Tenga conto che occorre poi nominare i tutor di classe e che l’alternanza è una tematica che coinvolge l’intero istituto.
Le modalità di impostazione ed attuazione di progetti di Alternanza scuola-lavoro
In quanto funzione strumentale dell'Alternanza scuola-lavoro, sarebbe per me di grande aiuto ricevere informazioni e consigli su novità e modalità di impostazione ed attuazione di progetti. (N.D.)
La costruzione di un progetto di Alternanza segue le seguenti fasi: analisi del contesto ; definizione del progetto e attuazione e verifica del progetto. Per quanto riguarda la scrittura del progetto si può seguire tale suddivisione, che porta di conseguenza alla definizione di un modello di certificazione delle Competenze e alla valutazione dello studente anche in termini di apprendimento:
- Titolo del Progetto (dare un titolo significativo al progetto),
- Obiettivi del percorso di alternanza (descrivere in maniera sintetica gli obiettivi che si pone il progetto),
- Competenze da sviluppare suddivise in: Le otto competenze chiave europee (riferimento a RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente); Competenze di indirizzo (riferimento ai profili allegati ai D.P.R. n.87, n.88, n.89 del 2010 inserire i dati richiesti in termini di competenze, conoscenze, e abilità),
- Attività da mettere in atto. (Inserire le attività da mettere in atto, il luogo dove vengono fatte tali attività mettendo una X nei campi relativi e il periodo di effettuazione con il numero delle ore),
- Discipline coinvolte. (Citare le discipline coinvolte nel progetto con le relative unità didattiche che saranno poi oggetto di valutazione).
Gli enti e le aziende con cui è possibile realizzare l'Alternanza
Ho una struttura balneare in gestione sita in località vicina a C. Parlando con alcuni alunni del liceo artistico di C. avremmo pensato ad un progetto di "restyling" della struttura stessa, cosa servirebbe per poterlo presentare e per assegnargli il giusto monte ore?
La progettazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro deve essere coerente con l’indirizzo di studio e le potenzialità dello studente, deve tenere in forte considerazione, oltre alle necessità territoriali e contingenti, quanto contenuto nel regolamento sull’alternanza e nelle Indicazioni nazionali presenti nei decreti di riforma della scuola secondaria di secondo grado.
È necessario individuare chi fa cosa (sia a scuola, sia in azienda) e quando (il numero delle ore da utilizzare nel progetto), delineare all’interno del consiglio di classe quali competenze, alla luce delle capacità personali dello studente, si intendono raggiungere, ed infine domandarsi «Quali sono le materie preminenti intorno alle quali ruota l’attività?».
Sono la referente per l’Alternanza per il Liceo in cui lavoro. Si approssima il periodo estivo e alcune famiglie intendono far partecipare i propri figli, a proprie spese, ad attività formative che certamente si possono considerare valide per sviluppare le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. Possiamo, a fronte di una convenzione con l’ente organizzatore e ad una certificazione delle ore svolte, far rientrare questo monte ore nell’Alternanza scuola-lavoro?
La risposta è affermativa. Basta completare la documentazione con la stesura del relativo progetto di Alternanza scuola-lavoro.
Sono tutor di una terza classe di 24 alunni dell'indirizzo di AFM, art.RELAZIONE INTERNAZIONALE, e sto incontrando molta difficoltà nella scelta delle aziende con cui avviare il progetto di alternanza, perché impossibilitate a ospitare tutto il gruppo classe. Anche la soluzione di far fare stage a rotazione (in gruppi di 4-5 alunni) in una stessa azienda, non è gradita. Si possono scegliere più aziende? Per permettere l'acquisizione delle competenze prefissate per una classe, possono essere coinvolte più imprese che curino un gruppo limitato di alunni? Ovviamente avremmo a che fare con 5/6 imprese per ciascuna classe. (L.R.)
Non esiste una regola generale per la suddivisione delle ore. Sarebbe opportuno spalmare la maggior parte delle ore in terza e in quarta, visto che in quinta gli studenti devono sostenere l’esame di stato. Una possibile suddivisione potrebbe essere la seguente: 140 in terza, 160 in quarta e 100 in quinta.
Quando l'elenco degli enti o delle associazioni sarà fatto si potrà attingere solo dall'elenco o le scuole avranno ancora la libertà di appoggiarsi ad altri enti, pur non risultando negli elenchi? (M.M.)
Per la scelta delle aziende si fa riferimento prioritariamente a quelle presenti negli elenchi che saranno stilati; in subordine ad altre aziende. Teniamo conto che non è obbligatorio per le aziende iscriversi al registro nazionale. Se in questo anno sono state scelte delle aziende, queste possono essere scelte, per continuità, anche per i prossimi anni.
Ho partecipato al seminario di formazione da Voi proposto e vi ringrazio per l'opportunità di partecipazione ad approfondimenti di questo spessore. Mi è comunque rimasto da sciogliere un dubbio: la domanda che ho posto nella chat era relativa alla possibilità di considerare le attività agonistiche e di arbitraggio in contesti riconosciuti dal CONI come ore di alternanza scuola-lavoro. Separiamo le due situazioni:
1) l'arbitro di calcio ha effettuato una formazione (i cui costi sono sostenuti dalle famiglie) e successivamente su convocazione della Federazione svolge un "lavoro" di arbitraggio
2) chi pratica sport (pallavolo, pallacanestro, tennis, nuoto, nuoto sincronizzato ad alti livelli) partecipando anche a campionati federali, è in formazione continua e trova difficile inserire altri momenti di occupazione tra studio, scuola e attività sportiva. A seguito dell'indicazione avuta durante la conferenza, cioè di trovare nel PTOF le competenze a cui riferire eventualmente la scelta sportiva, domando: in caso di incidente fisico che si verifichi in una delle giornate in cui l'allievo si sta allenando o è in partita/competizione ma risulta anche sotto copertura Inail, come fare a non essere coinvolti nel risarcimento (del cui danno, per altro non si è responsabili)? Inoltre, un comma della legge della Buona Scuola, se non sbaglio, dice che è il tutor interno a essere responsabile della verifica della congruità della sicurezza dei luoghi: in questo caso come si possono controllare i luoghi di gara che variano ogni volta? Ancora, nel caso in cui l'arbitro venga aggredito al termine di una partita, come spesso accade nelle categorie inferiori, è la scuola a dover rispondere? E come? Dobbiamo inserire nella convenzione un articolo che liberi l'Istituto dalla responsabilità civile? (V.M.)
Il comma 34 dell’art.1 della legge 107/2015 afferma che l’alternanza può essere svolta con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. I passi da seguire sono:
- stipula di una convenzione con l’ente di riferimento;
- stesura di un progetto formativo personalizzato;
- individuazione di chi fa che cosa;
- formazione sulla sicurezza;
- controllo della sicurezza sul luogo di lavoro da parte della scuola.
Nel caso in esame non trovo rispondenza con i passi da me descritti. Se si vuole riconoscere queste ore come ore di alternanza occorre regolarizzare la situazione. Altrimenti queste attività possono essere riconosciute come credito formativo.
L'amministrazione e la distribuzione delle risorse
Vorrei informazioni in merito ai costi del progetto alternanza scuola-lavoro per gli studenti.
Sono a carico della famiglia dello studente o le istituzioni scolastiche dispongono di fondi che servono per coprire tali spese?
In merito alla sua domanda le confermo che i costi per l'Alternanza scuola-lavoro sono a carico della scuola che riceve fondi per la realizzazione dei progetti. Ovviamente bisogna far conto dell'entità degli stessi.
Le risorse della 107 possono essere utilizzate per retribuire i formatori impiegati per le attività di orientamento e per l'impresa simulata? Altrimenti come si possono retribuire? (F. S.)
Le risorse possono essere utilizzate per tutte le attività legate al progetto di alternanza. Occorre porre attenzione alle lettere di incarico e alla rendicontazione per i revisori dei conti.
L'organizzazione e il conteggio delle ore
Di Alternanza scuola-lavoro in una giornata è previsto un tetto max di ore che si possano calcolare? Il problema si pone quando l'Attività prevista viene svolta in una località distante anche 4 ore di viaggio dalla sede scolastica. È possibile calcolare anche le ore di viaggio? E la pausa pranzo?
In risposta al quesitosi si può affermare che la normativa vigente prevede quanto segue:
- lo studente ha diritto ad un giorno libero a settimana;
- l’orario può essere di 8 ore giornaliere distribuito su 5 giorni oppure su 6 giorni per un massimo di 6.40 ore al giorno per un totale di max 40 ore settimanali;
- per i minori vige il divieto di lavoro notturno nella fascia oraria delle 22.00 alle 6.00 o dalle 23.00 alle 7.00.
Le ore di viaggio e di mensa, secondo me, non possono essere calcolate nel monte ore previsto per l’alternanza.
Mia figlia, quando aveva appena terminato il 2° anno ed era iscritta al 3°, ha avuto la possibilità di effettuare un tirocinio in una ottima location. Sono stati predisposti tutti i passaggi tra scuola e azienda ed ha completato il tirocinio svolgendo circa 160 ore certificate. Quest’anno nel mese di marzo la scuola ha programmato 3 settimane di Alternanza scuola-lavoro ma per motivi familiari mia figlia non ha potuto iniziare subito e quindi ha saltato una settimana. Contattando l’Istituto ho chiesto di tenere in conto le ore fatte nel periodo ma mi è stato risposto che è impossibile in quanto il tirocinio formativo in azienda è stato frequentato quando ancora il 3° anno non era iniziato. La posizione della scuola è corretta?
Il comportamento della scuola è corretto. L’attività di Alternanza scuola-lavoro è una attività che parte da un progetto redatto dalla scuola nel secondo biennio e nell’ultimo anno di frequenza dell’istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Quali criteri devono essere rispettati quando si decide un pacchetto di ore considerato come alternanza? (M.M.)
Le ore da quantificare per l’alternanza devono essere codificate nel progetto che avete redatto.
Le mie classi terze, dopo aver fatto 15 ore di formazione in aula, cominceranno il periodo di alternanza in azienda il 30 maggio 2016 per una durata di quattro settimane. Come ci si comporta con coloro che verranno respinti? Faranno ugualmente lo stage? Il prossimo anno ripeteranno lo stage in terza? (A.P.)
Secondo me non è opportuno che alunni non ammessi alla classe successiva facciano lo stage questo anno scolastico.
Come sarebbe meglio programmare le 400 ore nei tre anni? (L. R.)
Non esiste una regola generale per la suddivisione delle ore. Sarebbe opportuno spalmare la maggior parte delle ore in terza e in quarta, visto che in quinta gli studenti devono sostenere l’Esame di Stato. Una possibile suddivisione potrebbe essere la seguente: 140 in terza, 160 in quarta e 100 in quinta.
Insegno da poco presso l'ITT L. Da Vinci di Foligno (Pg): per poter conoscere meglio il nuovo ambiente mi sto interessando di Alternanza, collaborando con la FS. Nel corso del webinar, ci ha detto che avete anticipato il percorso di ASL in seconda classe: significa che quello che farete verrà conteggiato nelle 400 ore? (A. I.)
Non è possibile conteggiare quello che si fa i seconda nelle 400 ore, ma fare questa operazione consente agli studenti di cominciare a capire cosa è questa nuova attività.
La sicurezza sul posto di lavoro
Nel caso di struttura ospitante costituita dal solo titolare, senza dipendenti (studi professionali ecc.), non tenuta agli adempimenti di cui al Dlgs. 81/2008 (ad. nomina RSPP, redazione DVR, ecc.) come è opportuno comportarsi per soddisfare comunque la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro inerente lo studente/stagista? (M. F.)
La prima cosa da fare è formare lo studente in alternanza sulla sicurezza in un corso da tenersi a scuola. Poi sarebbe necessario visitare il luogo di lavoro (non tenuto alla osservanza del dlgs 81) per rendersi conto se la struttura ospitante è “sicura” per lo studente. Nella convenzione farei riferimento a tale situazione.
Gli alunni ripetenti, di classe terza liceo scientifico, che lo scorso anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato il corso sulla sicurezza sul lavoro e le ore stabilite di alternanza scuola lavoro, devono in questo a.s. 2016/2017 rifare tutto? (A.T.)
Non è necessario far ripetere loro un percorso già fatto; in ogni caso occorre rifarsi al progetto di alternanza redatto per questi alunni, sia nella parte che riguarda le competenze (Competenze chiave europee e competenze di indirizzo), sia nella parte che riguarda le attività da svolgere e la loro tempistica, sia, infine, nella parte che riguarda le discipline coinvolte e la loro certificazione e valutazione.
La valutazione dei percorsi e la certificazione delle competenze
Chi valuta che cosa dei percorsi di alternanza scuola-lavoro? Se il Consiglio decide che al termine del percorso lo studente dovrà scrivere una relazione, chi dovrà valutarla? Dove andrà inserito il voto? In pagella sarebbe possibile creare una materia "ALTERNANZA" oppure sarebbe meglio far confluire tutto nei crediti ed evitare il voto? Come valorizzare le eccellenze? Gli studenti migliori, infatti, avendo un punteggio più alto della fascia, non ottengono nulla. (I. T.)
Il Consiglio di Classe valuta i percorsi di alternanza e stila il documento di certificazione delle competenze. Al termine del percorso di alternanza, lo studente ha la "possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi". La scuola può quindi chiedere allo studente una relazione. Non esiste voto nel senso di misurazione del periodo di alternanza. L'Alternanza non è una disciplina, ma un percorso di formazione a scuola e in azienda finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze. Ci sono tanti altri modi per valorizzare le eccellenze.
È possibile ricevere un modello di certificazione delle competenze per l'Alternanza scuola-lavoro per il Consiglio di classe? (N.D.)
Il modello nasce dalla stesura del progetto fatto con l’individuazione delle Competenze chiave europee e le competenze di indirizzo desunte dai D.P.R. n.87, n.88, n.89 del 2010. È fondamentale la definizione di una valida rubrica delle competenze e il modello può seguire il seguente schema:
- Le otto competenze chiave europee (riferimento a RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente).
Competenze chiave | criteri ed evidenze | Gradi | Descrittori - Competenze di indirizzo. (Riferimento ai profili allegati ai D.P.R. n.87, n.88, n.89 del 2010) Competenze di indirizzo | Criteri ed evidenze | Gradi | Descrittori
L'Alternanza per alunni con disabilità
Vorrei capire meglio come possono essere inseriti in un percorso ASL gli alunni diversamente abili con piano didattico personalizzato. Specie nel caso di disabilità come grave sindrome di Down. (M. D. L.)
I percorsi di alternanza si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante del Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Per i soggetti diversamente abili, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati nei tempi e nelle modalità, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia, eventualmente con l'Azienda Sanitaria Locale e tutte le strutture che possono intervenire per la costruzione del progetto di alternanza, scelgono il luogo di effettuazione del percorso dopo aver valutato in particolare:
- le competenze dell'allievo;
- le sue aspirazioni;
- le disponibilità lavorative offerte dal territorio;
- le competenze richieste dall'azienda rispetto alle mansioni che deve svolgere lo studente;
- le necessità logistiche e di trasporto;
- la necessità di eventuali ausili.
L’insegnante di sostegno, insieme a tutti i soggetti coinvolti, sarà impegnato, per tutta la durata del progetto, in un'attenta attività di monitoraggio dell'esperienza (verifica dei risultati intermedi e valutazione finale).
Infine sarebbe utile la lettura dei seguenti documenti:
- Legge 05 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate modificata dalla legge 21/05/1998, n. 162”.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
- Decreto Lgs. 15 aprile 2005, n. 77: “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”.
- Nota 5 agosto 2009 n. 4274: “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”.
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89: Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 : Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.