
8. Le scelte. Come gestire la formazione dei docenti
L'aggiornamento dei docenti costituisce un diritto-dovere fondamentale, per questo i dirigenti scolastici devono essere preparati sulla normativa vigente: l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione dei suoi insegnanti.
I riferimenti normativi
Secondo i dettami della Legge 107 (la Buona Scuola), la formazione dei docenti assume un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente; a stabilirlo è infatti il comma 124 dell’art. 1 che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio. Il comma 124 aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. Al comma 12 dell’art. 1 della Legge 107 è altresì specificato che il Piano dell’offerta formativa triennale deve contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.
Della formazione in servizio troviamo traccia, sia nel CCNL 2007 sia nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. n. 297 del 1994. Partendo da quest’ultima fonte normativa si evince una netta distinzione tra la formazione propriamente detta e l’aggiornamento; la Sezione II del decreto, è dedicata non solo all’aggiornamento culturale del personale docente: l’articolo 282, indicando i criteri generali, qualifica infatti l’aggiornamento come un diritto-dovere fondamentale, inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca ed innovazione didattico-pedagogica. L’aggiornamento si definirebbe quindi, in via generale, come una ulteriore esplorazione professionale sulle conoscenze già acquisite: una ricerca-azione sul campo, in vista di nuove sperimentazioni su ambiti inerenti la funzione docente che sconfinerebbe appunto nella formazione, cosicché sia il primo che la seconda si qualificherebbero alla stessa stregua come azioni interconnesse e interdipendenti per una migliore espletazione della funzione docente. Di tutt’altra natura è la formazione iniziale dei docenti neo-immessi in ruolo e ad oggi regolata nel D.M. n. 850 del 27/10/2015.
La fonte contrattuale
Nella fonte contrattuale, formazione e aggiornamento rientrano all’interno dell’art. 29 comma 1 del CCNL 2007 come attività funzionali all’insegnamento, non essendo però fornita una quantificazione delle ore da destinare ai due, lasciando così alle istituzioni scolastiche l’onere di definire dette attività.
L’art. 63 dello stesso contratto, apre il Capo VI dedicato alla formazione in servizio, considerata come “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Più avanti si legge che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. […] per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”.
In parallelo, la formazione nel contratto viene anche affrontata nell’art. 66 del CCNL 2007 che regolamenta il Piano annuale delle istituzioni scolastiche, affermando che “in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA […]”.
La formazione riguarda tutti
Fatta questa premessa normativa, voglio dirvi che cosa dice il PTOF della mia scuola in merito alla formazione del personale. Vi si legge che si devono “definire proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali; organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del personale ATA, del DSGA e del DS; organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali dell‘accoglienza e dello stile relazionale; promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattica-amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema”. In parole povere, la formazione riguarda tutti e tutto. Il tutto è stato deliberato dal Collegio Docenti, insieme al numero minimo di ore di formazione annuale ovvero 20, specificando che in un triennio devono essere in tutto 60 ore con la possibilità di accumularle non in modo pari (per esempio, un anno 15, un anno 20 e un anno 25, per un totale di 60).
Scegliere ogni anno un tema centrale
La genericità delle indicazioni per la formazione permette ai docenti di frequentare qualsiasi corso ritengano loro utile, in totale libertà, a patto, come delibera sempre il Collegio Docenti, che il corso sia gestito da enti accreditati dal MIUR per la formazione: in caso contrario, il dirigente non è tenuto ad autorizzarne la frequenza, sia per salvaguardare la presenza del docente in classe e quindi la continuità dell’azione didattica, sia per ovviare problemi di sostituzione dello stesso.
In sintonia con la vision e la mission della mia scuola, ogni anno propongo al Collegio Docenti percorsi di formazione in sede, sia pagati da bilancio della scuola, sia con un contributo minimo della Carta del Docente per quelli più onerosi. Il Collegio, quando ha condiviso col dirigente vision e mission, appoggerà questa impostazione.
Credo che la cosa migliore, più produttiva, sia privilegiare in ogni anno scolastico un tema portante, un "filo rosso" per la formazione dei docenti, così da concentrare le energie e l'esperienza. Per esempio un anno si può scegliere l’inclusione, spaziando dalla normativa, alle modalità per stendere una relazione di sintesi o compilare esaurientemente un PEI o un PdP, agli strumenti compensativi e dispensativi, alle strategie per realizzare una didattica inclusiva reale e non solo sulla carta o a parole. Un altro anno potrebbe essere dedicato alle innovazioni didattiche e metodologiche, spaziando dalla flipped classroom al cooperative learning, alla didattica laboratoriale, allo storytelling, ecc.