L’Esame di Stato al tempo del Coronavirus

Un colloquio “straordinario”

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L’Esame di Stato 2020 sarà a dir poco “eccezionale”. Elisabetta Degl’Innocenti ripercorre e chiarisce le diverse fasi del colloquio orale, proponendo interessanti suggerimenti e fornendo materiali sul tema della pandemia.

di Elisabetta Degl'Innocenti

Il quadro normativo

Al termine di questo anno scolastico, i cui ultimi mesi si sono svolti nelle condizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, anche l’Esame di Stato assume caratteri di eccezionalità. Diversa sarà la composizione delle commissioni (costituite da sei membri interni più il presidente esterno), diverso il punteggio assegnato ai crediti (massimo 60 punti, invece di 40), diverse soprattutto le prove d’esame che, invece di tre, si concentreranno in un’unica prova rappresentata da un colloquio orale della durata di circa un’ora, a cui potrà essere assegnato un massimo di 40 punti. Queste nuove disposizioni, che parzialmente modificano quanto indicato dalla legge di riforma dell’Esame di Stato del 2017 (art. 17 del Decreto legislativo 62/2017, cc. 9 e 10), entrata in vigore lo scorso anno, si trovano espresse in vari testi normativi, riassunti e dettagliatamente approfonditi nell’Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio, dedicata in particolare ai contenuti e alle modalità di svolgimento del colloquio.

Tra le altre cose, in essi è stabilito che le sessioni d’esame inizino il 17 giugno e che si svolgano “in presenza” (garantite le necessarie misure di sicurezza sanitaria e fatte salve eventuali differenti disposizioni d’emergenza).

Il colloquio d’esame 2020: continuità e discontinuità rispetto alla legislazione ordinaria

Il colloquio d’esame, in base a quanto disposto dall’ultima Ordinanza ministeriale, si svolge secondo modalità che, pur innovando rispetto alle disposizioni della legge istitutiva dell’Esame di Stato, tuttavia intendono rispettarne lo spirito e, in molti casi, la sostanza formale, anche allo scopo di non pregiudicare il valore legale del titolo di studio.
L’art. 17 dell’Ordinanza prevede infatti che esso si articoli nei seguenti passaggi:

a) Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo
Questa fase iniziale del colloquio, che ha lo scopo di verificare conoscenze e competenze acquisite dal candidato nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi seguito, rappresenta una sorta di “recupero”, in forma orale, della seconda prova scritta prevista dalla legislazione ordinaria.
L’elaborato – la cui discussione è collocata in apertura di colloquio anche per valorizzarne l’importanza rispetto alla specificità dei diversi indirizzi – ha infatti per oggetto un argomento di tali discipline, che viene assegnato, entro il 1° giugno, dai rispettivi docenti a ciascuno studente, e che questi, dopo l’elaborazione, è tenuto a trasmettere per posta elettronica alla commissione d’esame entro il 13 giugno.
L’Ordinanza ministeriale precisa che i docenti in questione possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati un medesimo argomento che si presti a uno svolgimento personalizzato.
Per rispettare la specificità disciplinare di questa parte del colloquio, possiamo ipotizzare che, a seconda dei vari indirizzi di studio, tale elaborato sia per esempio:

  • in un liceo classico: una traduzione con commento di un testo latino e/o greco; 
  • in un liceo scientifico: lo studio di una funzione matematica o la risoluzione di un problema di fisica; 
  • in un liceo linguistico: una prova di comprensione e interpretazione di uno o più testi in lingua straniera;
  • in un liceo delle scienze umane: la riflessione su un tema economico o sociologico o psicologico ecc.; 
  • in un istituto tecnico o professionale: la risoluzione di quesiti o l’illustrazione di progetti, di piani di intervento, di case-study ecc., collegati a situazioni concrete e a casi pratici attinenti ai diversi settori di specializzazione.

Si tratta di attività che non dovrebbero rappresentare motivo di preoccupazione, né per gli insegnanti che su di esse sono soliti impostare la didattica delle proprie discipline (come hanno fatto anche nelle eccezionali condizioni attuali), né per gli studenti, abituati a esercitarsi su di esse nel corso dell’ultimo anno di scuola come nei precedenti.

b) Discussione di un breve testo
Anche questa fase del colloquio può intendersi come una sorta di “recupero” della legislazione ordinaria per quanto concerne la prima prova scritta, in quanto, come quella, pone al centro della discussione un testo, del quale si specifica che debba essere stato oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano e, come tale, espressamente indicato nel documento del Consiglio di classe.

  • Si tratterà, dunque, di un testo letterario italiano, in prosa o in poesia, risalente a un arco cronologico corrispondente a quello trattato nell’ultimo anno di corso, di cui il candidato è chiamato a svolgere in forma orale una “analisi e interpretazione”, analoga a quella richiesta in forma scritta per la tipologia A della prima prova dell’esame ordinario. 
  • Nel caso che il testo in questione sia argomentativo, la discussione potrà evidenziare il ragionamento dell’autore, la sua tesi e le argomentazioni prodotte e, al tempo stesso, dare al candidato l’opportunità di approfondirne il tema con proprie riflessioni, analogamente a quanto richiesto per la tipologia B, e anche per la C, della prima prova scritta.

Come si è osservato a proposito della prima fase del colloquio, anche questa seconda fase rimanda a una pratica didattica consueta nelle nostre scuole, sia nell’ambito dello studio della letteratura italiana, di cui l’analisi del testo rappresenta un cardine, sia in quello di molte altre discipline, d’area umanistica e scientifica, in cui il procedimento argomentativo è fondamentale. Questo garantisce che, pur nella straordinarietà dell’attuale colloquio, sia mantenuto un adeguato riconoscimento dell’importanza della letteratura nella formazione dei giovani cittadini italiani. Resta il rammarico di una mancata verifica sommativa delle competenze di scrittura, che rappresentano un obiettivo fondamentale nell’insegnamento dell’Italiano.

c) Analisi del materiale scelto dalla commissione
Questo passaggio dell’Ordinanza ministeriale rimanda a uno degli aspetti più caratterizzanti e innovativi del colloquio d’esame secondo la legge di riforma del 2017 (e secondo le successive norme emanate nel 2019 in previsione della sua prima attuazione): vale a dire l’utilizzo di “materiali” predisposti dalla commissione d’esame come spunto per una trattazione a carattere pluridisciplinare.
È previsto che la scelta della commissione (che avverrà prima di ogni giornata di colloquio) verta sulle tipologie di materiali già individuate per l’Esame di Stato dello scorso anno, cioè:

  • testi (stralci saggistici, giornalistici, manualistici ecc., in lingua italiana o straniera);
  • documenti (di varia forma e contenuto, fotografie, grafici, tabelle ecc.);
  • esperienze, progetti e problemi (per esempio semplici casi pratici e professionali, case-study ecc.).

È anche richiesto che la scelta privilegi materiali finalizzati ad attivare nei candidati le capacità di approfondimento dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e di collegamento tra di esse.
Inoltre, la recente Ordinanza torna a insistere, come già lo scorso anno, sul fatto che tale scelta debba tenere conto del «percorso didattico effettivamente svolto» dalla classe, quale risulta certificato dal documento del Consiglio di classe (quest’anno procrastinato dal 15 al 30 maggio), con «riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione»: aspetto, quest’ultimo, favorito dal superamento del “sistema di sorteggio”, in uso lo scorso anno (e già abolito dal Decreto ministeriale n. 28 del 30 gennaio 2020).

d) Esposizione dell’esperienza di PCTO
In coerenza con quanto disposto dalla legge ordinaria, è previsto che durante il colloquio il candidato esponga, in una breve relazione orale o mediante un elaborato multimediale, l'esperienza di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) effettivamente svolta nel corso degli studi, tenendo conto, perciò, anche delle limitazioni imposte dall’emergenza della pandemia. Poiché questa fase del colloquio è affidata totalmente al candidato, è opportuno che egli la prepari in modo adeguato, eventualmente consegnando alla commissione una relazione scritta e, comunque, predisponendo una scaletta da seguire durante l’esposizione o durante la presentazione multimediale.

e) «Cittadinanza e Costituzione»
Infine, sempre in coerenza con quanto disposto dalla legge ordinaria, è previsto che tra le conoscenze e competenze richieste al candidato vi siano anche quelle maturate nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» e debitamente illustrate nel documento del Consiglio di classe: area didattica tipicamente pluridisciplinare, che può spaziare dalla storia alla letteratura, dal diritto alla filosofia, dalle scienze all’economia ecc.

La valutazione del colloquio

Da quanto fin qui illustrato, emerge come il colloquio, pur nella straordinaria configurazione assunta quest’anno, non solo mantenga la funzione di «accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale» del candidato (come indicato dalla legge del 2017), ma anzi accentui il carattere di rispecchiamento sintetico del suo complessivo percorso di studi e di esperienze formative.
La valutazione del colloquio è condotta dalla commissione sulla base di una griglia predisposta dal Ministero e allegata all’Ordinanza del 16 maggio, allo scopo di garantire l’omogeneità dei criteri a livello nazionale, analogamente a quanto era stato fatto lo scorso anno per le prove scritte.
In essa sono adottati indicatori, corrispondenti a conoscenze e competenze trasversali alle diverse discipline e alle distinte fasi del colloquio, e descrittori, articolati in cinque livelli cui corrispondono punteggi definiti oppure collocati in uno stretto range. Il punteggio che ne deriva è in quarantesimi e va sommato a quello in sessantesimi, acquisito per il credito scolastico – per le tabelle di attribuzione credito si veda l’Allegato A dell’Ordinanza –, con una possibile integrazione di cinque punti a discrezione della commissione, per determinare il complessivo punteggio finale in centesimi.

L’esperienza della pandemia entra nel colloquio

L’esperienza della pandemia segna l’Esame di Stato di quest’anno non solo perché ne ha imposto una diversa configurazione, ma soprattutto perché ha stravolto l’attività didattica e la vita scolastica – di relazione, oltre che di insegnamento e apprendimento – di insegnanti e studenti degli ultimi mesi di un lungo percorso di studi. Essa ha reso “straordinaria” da molti punti di vista la vita “ordinaria” di tutti.
Questa particolare contingenza può suggerire a studenti e insegnanti una riflessione che, a partire dalle esperienze personali e dal vissuto profondo di ciascuno, li collochi proprio in quel quadro di conoscenze e competenze che la scuola ha contribuito a formare.
Il colloquio d’esame può diventare perciò il contesto in cui tale riflessione viene espressa; vediamo alcuni esempi:

  • L’occasione può essere fornita da qualcuno dei materiali scelti dalla commissione che si presti a una trattazione pluridisciplinare convergente sul tema della pandemia in prospettiva storica, letteraria, scientifica, giuridica ecc.
  • Il collegamento può crearsi anche se il colloquio si indirizza verso tematiche di “Cittadinanza e Costituzione”, riferite, per esempio, alla salute come diritto costituzionale e secondo la legislazione italiana, oppure – altro esempio – ai rapporti che intercorrono tra situazioni di emergenza (sanitaria, economica, ambientale, politica ecc.), quale quella in cui stiamo vivendo, e il complesso sistema in cui le nostre esistenze di cittadini del XXI secolo si collocano: dal quadro delle libertà civili garantite costituzionalmente a quello delle istituzioni sia nazionali sia sovranazionali (come l’Unione Europea e l’Onu); dal patrimonio delle conoscenze scientifiche e tecniche al mondo dell’informazione; dagli assetti sociali ed economici all’organizzazione dell’educazione e della cultura e così via.
  • Non è neppure da escludere che il tema della pandemia possa essere affrontato anche nella seconda fase del colloquio, qualora la discussione verta su un testo letterario che affronti qualcuno dei suoi possibili, svariati risvolti; o persino nella prima fase, nel caso in cui l’elaborato assegnato dall’insegnante ed eseguito dallo studente riguardi tale tema nelle possibili declinazioni proprie delle discipline di indirizzo.

Proposte di testi sul tema della pandemia

Nella tabella che segue sono elencati alcuni temi collegati alla pandemia, accompagnati da testi e materiali, riferiti a una o più discipline, e utilizzabili, in questo scorcio d’anno scolastico, per la preparazione e/o per la simulazione del colloquio nelle varie fasi in cui si articola. Per il loro sviluppo si veda l’Allegato – Proposte di testi sul tema della pandemia.

Ordinanza n. 9 del 16/05/2020

Esami Scuola secondaria primo grado

Ordinanza n. 10 del 16/05/2020

Esami Scuola secondaria secondo grado

Allegato B OM n. 10

Griglia di valutazione della prova orale

Ordinanza n. 11 del 16/05/2020

Valutazione alunni e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Verso l'Esame di Stato 2020

Per aiutarti a orientarti tra le ordinanze ministeriali e preparare al meglio i tuoi studenti all'Esame di Stato 2020 ti proponiamo alcuni webinar in diretta con i nostri esperti, videolezioni per studenti per ripassare gli argomenti chiave del programma, una sintesi delle principali novità riguardanti l'Esame e spunti e materiali per preparare l'elaborato e il colloquio orale!

Vai alla sezione >>

 

Elisabetta Degl'Innocenti è insegnante di Italiano e Latino e autrice di manuali scolastici, tra cui Le prove del nuovo Esame di Stato.

Ti è piaciuto l’articolo?