Il nuovo Esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione

Le novità introdotte dal D.lvo 62/17 all’esame finale

DIDATTICA PER COMPETENZE

Il D.lvo 62/17 ha introdotto modifiche alla struttura dell’Esame di Stato alla fine del secondo ciclo di istruzione. Le novità riguardano, tra l’altro, i requisiti di ammissione, la struttura del punteggio, le prove scritte e la loro valutazione.

di Franca Da Re

Le novità introdotte dal D.lvo 62/17 nei requisiti di ammissione, nella struttura delle prove e del punteggio finale e i provvedimenti attuativi messi a punto dal MIUR.
Il D.lvo 62/17, in attuazione dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 107/15, introduce importanti modificazioni alla struttura dell’Esame di Stato sia del primo che del secondo ciclo di istruzione.
Per quanto riguarda l’esame al termine della scuola secondaria di secondo grado, le novità interessano: la partecipazione alle prove nazionali dell’INVALSI, i requisiti di ammissione, il credito scolastico, le prove d’esame e la loro valutazione, la struttura del punteggio finale, il curriculum dello studente.

Requisiti di ammissione:

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dalle norme;
  • partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI per l’italiano, la matematica e la lingua inglese;
  • svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può comunque deliberare l’ammissione, con adeguata motivazione.

Il D.L. 25.07.2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21.09.2018, n.108, ha disposto il differimento all’a.s. 2019/20 della validità come requisito di ammissione della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro. Ciò significa che la mancata partecipazione alle prove (che però saranno obbligatoriamente somministrate dalle scuole) e il non assolvimento del monte ore di ASL, non comprometterà l’ammissione all’esame, per il corrente anno scolastico.

Credito scolastico: non è più previsto il cosiddetto “credito formativo” e il punteggio per il credito scolastico è fissato in un massimo di 40 punti: 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto. Il percorso scolastico assume quindi una importanza molto maggiore del passato nel voto finale dell’esame, che rimane in centesimi.

Prove di esame: sono previste due prove scritte, una di italiano e una caratterizzante l’indirizzo di studi, entrambe predisposte dal Ministero. Solo per gli Istituti Professionali, una parte della seconda prova sarà predisposta dalle Commissioni, nel rispetto delle specificità dei diversi percorsi di studi. Il colloquio multidisciplinare comprende anche l’esposizione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e la verifica delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”.
La Commissione ha a disposizione 60 punti, 20 per ogni prova. Può attribuire un bonus di cinque punti ai candidati che abbiano un punteggio di credito minimo di 30 punti e abbiano conseguito un punteggio minimo nelle prove di 50 punti.
L’attribuzione della lode segue sostanzialmente i criteri già previsti dalle norme precedenti. L’esame è superato con un voto minimo di 60/100.
Il MIUR fornisce i Quadri di riferimento per la formulazione delle prove scritte e i criteri e le griglie per la loro valutazione, per una maggiore omogeneità valutativa a livello nazionale.

Prove nazionali INVALSI: nel mese di marzo gli studenti parteciperanno alle prove nazionali dell’INVALSI di italiano, matematica e inglese, somministrate in formato computer based. Si ricorda che, pur non essendo requisito per l’ammissione all’esame, le prove rappresentano attività ordinaria d’Istituto, quindi la mancata partecipazione senza adeguata motivazione, si configura come assenza ingiustificata.
Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. L’esito conseguito nelle prove viene formulato sotto forma di livelli descrittivi e confluisce nel curriculum dello studente.

Curriculum dello studente: al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano di studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono indicate, inoltre, le competenze, le conoscenze e le abilità, anche professionali, acquisite e le attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 107/15.

Per saperne di più

La riforma dell'Esame di Stato al termine della Scuola secondaria di secondo grado

Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le disposizioni del D.lvo 62 del 13 aprile 2017 relative all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il MIUR ha inoltre emanato la circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018 che ha introdotto diverse novità relative all'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Commento a cura di Agostino Miele

 

Franca Da Re è dirigente tecnico del MIUR.