Il nuovo Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione

Uno sguardo sul primo anno di applicazione

ESAME DI STATO

Il monitoraggio della prima applicazione del nuovo Esame di Stato al termine del primo ciclo ha evidenziato difficoltà e pratiche superate dalla normativa. Che cosa non ha funzionato e dove prestare attenzione per il corrente anno scolastico.

di Franca Da Re

Nel giugno 2018 si è svolta la prima annualità del nuovo Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, innovato dal D.lvo 62/17 e dal D.M. 741/17. Il D.lvo 62 ha posto rimedio ad un lungo vuoto normativo, conseguente all’abrogazione da parte del DPR 275/99 aveva abrogato i commi 1 e 2 del TU 297/94 che regolavano la struttura dell’esame, senza che alcuna norma li sostituisse. Da allora, quindi, si era operato secondo la pratica previgente, ma senza una norma primaria.

Ricordiamo le principali novità introdotte dal nuovo decreto legislativo:

  • Le prove nazionali INVALSI, pur rappresentando un requisito obbligatorio di ammissione, non fanno più parte dell’Esame di Stato e il loro esito non incide nella valutazione;
  • Gli alunni possono essere ammessi anche con voto di ammissione inferiore a sei;
  • La presidenza della Commissione è affidata al Dirigente Scolastico o a un suo delegato in caso di impossibilità o impedimento;
  • I docenti di religione o di attività alternative fanno parte della Commissione;
  • Gli alunni disabili o con DSA possono ottenere il diploma anche con prove differenziate o in presenza di misure dispensative;
  • Agli alunni disabili che non si presentino all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo che consente l’iscrizione alle scuole del secondo grado e non possono più essere iscritti alla terza secondaria di primo grado;
  • Nelle tipologie di prove di italiano è introdotta una traccia di comprensione, sintesi e rielaborazione del testo;
  • La prova di matematica verte sulle conoscenze, abilità e competenze previste dai Traguardi delle Indicazioni ed è costituita da problemi e quesiti che comprendono i quattro ambiti: numeri, spazio e figure; dati e previsioni; funzioni e relazioni;
  • La prova di lingua straniera è unica, suddivisa in due sezioni corrispondenti alle due lingue insegnate. La valutazione delle due sezioni è complessiva e dà luogo ad un unico voto, che non rappresenta una media aritmetica;
  • Il voto finale risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media delle prove di esame. L’esame è superato con voto pari o superiore a sei decimi.

La prima annualità di applicazione si è svolta regolarmente, tuttavia i monitoraggi effettuati hanno evidenziato alcuni aspetti critici ai quali è necessario porre attenzione.
Sul fronte organizzativo, numerose difficoltà sono sorte nella formulazione dei calendari, data la presenza dei docenti di religione, appartenenti a molte sottocommissioni, anche in scuole diverse.
Anche la Presidenza in caso di impossibilità del Dirigente Scolastico (in presenza di reggenza o di impedimento) ha causato difficoltà, soprattutto a causa dei vincoli posti dal Ministero nell’individuazione del docente delegato, che non doveva essere membro di sottocommissioni e doveva appartenere ai ruoli del primo grado. Era inoltre preclusa la possibilità che il Dirigente presiedesse due Commissioni.
Nella formulazione delle prove di esame si è talvolta assistito al perdurare di pratiche passate, superate dalla nuova normativa e delle quali si riporta qualche esempio.

I decreti prevedono che la Commissione formuli le tracce e non sono previste prove diversificate per le diverse sottocommissioni. In taluni casi, invece, si è assistito ad un comportamento diverso, che per la verità non era previsto neppure dalla norma precedente.

La nuova norma indica che le tracce di italiano siano formulate in modo da fornire agli alunni gli elementi per il loro svolgimento e devono essere costituite da un testo narrativo o descrittivo, da un testo argomentativo, da un testo di comprensione, sintesi e rielaborazione, ovvero da tracce miste. Si è vista talvolta l’assenza della terza tipologia di prova e la formulazione di tracce consistenti nel solo titolo, senza le indicazioni per lo svolgimento.

Per la prova di italiano, la Commissione predispone tre terne di tracce e ne sorteggia una entro la quale l’alunno sceglie la traccia da svolgere.

Per le prove di matematica e di lingue, la normativa prevede che la Commissione predisponga tre tracce e ne sorteggi una che gli alunni devono svolgere. In qualche caso, invece, le Commissioni hanno predisposto terne anche per matematica e lingue, con possibilità di scelta della traccia da parte dei candidati.

La prova di matematica è costituita da problemi e quesiti che devono spaziare nei quattro ambiti previsti dalle Indicazioni. Si sono viste talvolta tracce comprendenti solo quesiti o solo problemi e carenti rispetto a taluni ambiti.

Per le prove di lingue straniere, le tracce devono prevedere la comprensione e la produzione e la valutazione deve essere unitaria per le due sezioni.

Si sono evidenziati casi in cui le tracce mancavano o della comprensione o della produzione e la valutazione risultava dalla media aritmetica delle due prove.

Il colloquio si è svolto in molti casi in forma di interrogazione disciplinare, senza riguardo all’unitarietà e alle finalità previste nella normativa.

Se per i problemi organizzativi è necessario che più precise indicazioni vengano dal Ministero, per la formulazione delle prove e la conduzione del colloquio i Collegi dei Docenti dovranno operare una maggiore attenzione da un lato al dettato della norma, dall’altro alla riflessione sulle pratiche didattiche, che devono essere coerenti con le Indicazioni Nazionali e consentire lo svolgimento di prove finali che possano mettere effettivamente in luce la maturità e i progressi dei candidati non solo nel possedimento di informazioni, ma nella strutturazione di conoscenze significative, di abilità e di competenze.

Per approfondire il tema

La riforma dell'Esame di Stato al termine della Scuola secondaria di secondo grado

Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le disposizioni del D.lvo 62 del 13 aprile 2017 relative all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il MIUR ha inoltre emanato la circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018 che ha introdotto diverse novità relative all'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Commento a cura di Agostino Miele

 

Franca Da Re è dirigente tecnico del MIUR.